keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Art. 10 Ordini di fornire informazioni
- 1 Art. 13 Rappresentanti legali
- 1 Art. 76 Penalità di mora
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- ordine 19
- servizi 19
- informazioni 16
- articolo 14
- autorità 14
- intermediari 13
- paragrafo 10
- prestatore 9
- norma 9
- unione 9
- diritto 9
- decisione 8
- prestatori 8
- legale 6
- rappresentante 6
- dato 6
- seguito 6
- presente 5
- lingua 5
- stati 5
- membri 5
- grandi 4
- digitali 4
- emette 4
- fornire 4
- questione 4
- destinatari 4
- caso 4
- molto 4
- dimensioni 4
- nazionale 4
- mora 3
- motivazione 3
- trasmesso 3
- concordata 3
- coordinatore 3
- penalità 3
- adempimento 3
- membro 3
- legali 3
- servizio 3
- emesso 3
- persona 3
- competenti 3
- rispetto 3
- applicabile 3
- i 3
- ricevimento 3
- obblighi 2
- motore_di_ricerca_online 2
Articolo 10
Ordini di fornire informazioni
1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:
a) | l'ordine contiene gli elementi seguenti:
|
b) | l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo; |
c) | l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. |
3. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.
4. Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.
5. Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.
6. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
Articolo 13
Rappresentanti legali
1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.
2. I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione di tali prestatori, cui si rivolgono le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari e risorse sufficienti per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato, e per garantire il rispetto di tali decisioni.
3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi intermediari.
4. I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate.
5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non comporta la costituzione di uno stabilimento nell'Unione.
Articolo 76
Penalità di mora
1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:
a) | fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67; |
b) | sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69; |
c) | conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1; |
d) | rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1; |
e) | conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75. |
2. Qualora il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.
whereas