keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 22 Segnalatori attendibili
- 1 Art. 58 Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali
- 1 Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- 1 Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- termine 34
- servizi 23
- prescrizione 23
- digitali 20
- informazioni 16
- coordinatore 16
- indagine 15
- paragrafo 15
- articolo 14
- richiesta 12
- qualifica 11
- violazione 11
- sanzioni 11
- esecuzione 10
- presente 10
- penalità 10
- mora 10
- regolamento 8
- fornitore 8
- irrogazione 8
- il 8
- giorno 7
- comitato 7
- norma 7
- attendibile 7
- segnalatore 7
- pecuniarie 6
- procedimento 6
- decisione 6
- piattaforme 6
- online 6
- misure 6
- coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento 5
- sospeso 5
- presunta 5
- conformemente 5
- ente 5
- segnalazioni 5
- relazione 5
- i 5
- decorre 4
- segnalatori 4
- pecuniaria 4
- garantire 4
- coordinatori 4
- attendibili 4
- decorrere 4
- caso 4
- sanzione 4
- relazioni 4
Articolo 77
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:
a) | richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali; |
b) | ispezioni; |
c) | l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 22
Segnalatori attendibili
1. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.
2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a) | dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; |
b) | è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; |
c) | svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo. |
3. I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:
a) | all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni; |
b) | al tipo di presunto contenuto_illegale notificato; |
c) | alle azioni adottate dal prestatore. |
Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.
I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.
4. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.
5. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.
6. Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.
7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.
8. La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.
Articolo 58
Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali
1. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione abbia motivo di sospettare che un fornitore di un servizio_intermediario abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione e su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che abbiano motivo di sospettare che uno specifico fornitore di servizi intermediari abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. La richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è debitamente motivata e specifica almeno:
a) | il punto di contatto del fornitore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 11; |
b) | una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione; |
c) | qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie. |
4. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento può richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 57 o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta. Il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari o fino a quando non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.
5. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta e al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.
Articolo 77
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:
a) | richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali; |
b) | ispezioni; |
c) | l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 78
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica; |
b) | da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:
a) | dura il termine consentito per il pagamento; |
b) | l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale. |
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