keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 10 Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
- 1 Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- paragrafo 17
- norma 14
- articolo 13
- esenzione 9
- esecuzione 8
- motivi 7
- modalità 7
- forma 6
- dettagli 6
- articoli 6
- contenuto 6
- richiesta 6
- motivata 5
- pratiche 5
- atto 5
- gatekeeper 5
- decisione 5
- pubblica 5
- procedura 5
- presente 4
- tecniche 3
- secondo 3
- specifico 3
- obbligo 3
- osservazioni 3
- trasmesse 3
- applicazione 2
- la 2
- procedimenti 2
- iniziativa 2
- concessa 2
- consultiva 2
- dati 2
- protezione 2
- propria 2
- europeo 2
- servizi 2
- progetto 2
- sicurezza 2
- garantire 2
- obiettivi 2
- atti 2
- notifiche 2
- salute 2
- fine 2
- condizioni 2
- adottato 2
- adottare 2
- agendo 2
- sancito 2
Articolo 10
Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5, 6 o 7 in relazione a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo («decisione di esenzione»). La Commissione adotta la decisione di esenzione entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa e fornisce una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame, la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica.
4. Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.
5. Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 4, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 3, nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La Commissione può subordinare la sospensione a condizioni e obblighi al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 46
Disposizioni di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3; |
b) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7; |
c) | le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7; |
d) | la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3; |
e) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10; |
f) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11; |
g) | la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti; |
h) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15; |
i) | le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29; |
j) | le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34; |
k) | le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34; |
l) | le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e |
m) | le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
3. Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
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