keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 32 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- termine 15
- prescrizione 12
- giorno 4
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- irrogazione 3
- mora 3
- penalità 3
- il 3
- atto 2
- ammende 2
- tuttavia 2
- norma 2
- procedimento 2
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- decorre 2
- apertura 1
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- nuovamente 1
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- sospensione 1
- durata 1
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- doppio 1
- informazioni 1
- formulate 1
- imprese 1
- richieste 1
- quinquennale 1
Articolo 32
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 30 e 31 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.
3. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un' impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:
a) | richieste di informazioni formulate dalla Commissione; |
b) | autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari; |
c) | l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Il termine di prescrizione scade tuttavia al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospeso fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.
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