keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Designazione dei gatekeeper
- Articolo 4 Riesame dello status dei gatekeeper
- Articolo 5 Obblighi dei gatekeeper
- Articolo 6 Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8
- Articolo 7 Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
- Articolo 8 Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 9 Sospensione
- Articolo 10 Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
- Articolo 11 Relazioni
- Articolo 12 Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 13 Antielusione
- Articolo 14 Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni
- Articolo 15 Obbligo di audit
- Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
- Articolo 17 Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
- Articolo 18 Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica
- Articolo 19 Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
- Articolo 20 Apertura di procedimenti
- Articolo 21 Richiesta di informazioni
- Articolo 22 Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni
- Articolo 23 Poteri di effettuare ispezioni
- Articolo 24 Misure provvisorie
- Articolo 25 Impegni
- Articolo 26 Monitoraggio degli obblighi e delle misure
- Articolo 27 Informazioni fornite da terzi
- Articolo 28 Funzione di controllo della conformità
- Articolo 29 Inosservanza
- Articolo 30 Ammende
- Articolo 31 Penalità di mora
- Articolo 32 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Articolo 34 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Articolo 35 Relazione annuale
- Articolo 36 Segreto d'ufficio
- Articolo 37 Cooperazione con le autorità nazionali
- Articolo 38 Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza
- Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
- Articolo 40 Gruppo ad alto livello
- Articolo 41 Richiesta di un'indagine di mercato
- Articolo 42 Azioni rappresentative
- Articolo 43 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 45 Controllo della Corte di giustizia
- Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
- Articolo 47 Orientamenti
- Articolo 48 Normazione
- Articolo 49 Esercizio della delega
- Articolo 50 Procedura di comitato
- Articolo 51 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 52 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 53 Riesame
- Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- informazioni 14
- imprese 10
- domanda 6
- indica 5
- mediante 5
- richieste 4
- fornite 4
- decisione 4
- articolo 4
- termine 3
- scopo 3
- associazioni 3
- fornire 3
- stabilisce 3
- semplice 3
- accesso 3
- previste 2
- base 2
- precisa 2
- nome 2
- devono 2
- inoltre 2
- richiede 2
- associazione 2
- fuorvianti 2
- richiesta 2
- ammende 2
- giuridica 2
- impresa 2
- dati 2
- compiti 2
- presente 2
- regolamento 2
- richiedere 2
- assolvimento 2
- necessarie 2
- algoritmi 2
- prove 2
- nonché 2
- chiarimenti 2
- debitamente 1
- avvocati 1
- interessata 1
- incaricati 1
- possono 1
- clienti 1
- questi 1
- ultimi 1
- affi 1
- restano 1
Articolo 21
Richiesta di informazioni
1. Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può altresì, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere l'accesso a dati e algoritmi delle imprese e informazioni sulle prove, nonché chiedere loro chiarimenti.
2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni a un' impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile nel caso in cui siano fornite informazioni o chiarimenti incompleti, inesatti o fuorvianti.
3. Quando richiede alle imprese e associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso a dati, algoritmi e informazioni sulle prove, la Commissione indica lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le ammende previste dall'articolo 30 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 31. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4. Le imprese o associazioni di imprese o i loro rappresentanti trasmettono le informazioni richieste a nome dell' impresa o associazione di imprese interessata. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. Su richiesta della Commissione le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso che sono necessarie all'assolvimento dei compiti affi datile dal presente regolamento.
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