keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 50 Procedura di comitato
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- comitato 7
- parere 4
- articolo 3
- procedura 3
- decisione 3
- regolamento 3
- n / 3
- casi 2
- individuale 2
- unitamente 2
- applica 2
- presente 2
- riferimento 2
- fatto 2
- la 2
- nei 2
- tutela 1
- membri 1
- richieda 1
- comunica 1
- destinatario 1
- segreto 1
- legittimo 1
- maggioranza 1
- detta 1
- interesse 1
- essa 1
- rispetto 1
- pubblico 1
- rende 1
- semplice 1
- conclude 1
- senso 1
- laddove 1
- assistita 1
- «comitato 1
- consultivo 1
- mercati 1
- digitali» 1
- esso 1
- sensi 1
- debba 1
- decida 1
- ottenuto 1
- scritta 1
- questa 1
- esito 1
- termine 1
- formulazione 1
- presidente 1
Articolo 50
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato consultivo per i mercati digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. La Commissione comunica il parere del comitato al destinatario di una decisione individuale unitamente a detta decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione individuale, nel rispetto dell'interesse legittimo alla tutela del segreto d'ufficio.
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