keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 2 Definizioni
- 2 Articolo 9 Sospensione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- servizi 22
- articolo 21
- paragrafo 15
- sospensione 14
- richiesta 12
- decisione 12
- qualsiasi 11
- gatekeeper 11
- piattaforma 11
- esecuzione 11
- atto 10
- regolamento 10
- servizio 9
- norma 9
- ue / 9
- base 9
- punto 9
- attività 8
- specifico 8
- obbligo 8
- software 8
- motivata 8
- online 8
- definito 7
- utenti 7
- redditività 6
- direttiva 6
- impresa 6
- ricerca 5
- economica 5
- dati 5
- risultati 4
- sensi 4
- osservanza 4
- definiti 4
- tipo 4
- servizi_di_intermediazione_online 4
- informazioni 4
- video 4
- relazione 4
- condizioni 4
- finali 4
- unione 4
- adottare 4
- informazione 4
- contenuti 4
- circostanze 4
- consente 4
- eccezionali 4
- sospendere 4
Articolo 9
Sospensione
1. Qualora il gatekeeper dimostri in una richiesta motivata che l'osservanza di un obbligo specifico di cui agli articoli 5, 6 o 7 relativo a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica della sua attività nell'Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di sospendere in via eccezionale, in tutto o in parte, l'obbligo specifico di cui a tale richiesta motivata («decisione di sospensione»). In tale atto di esecuzione la Commissione motiva la propria decisione di sospensione individuando le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione. Tale atto di esecuzione è limitato nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla redditività del gatekeeper. La Commissione si prefigge di adottare detto atto di esecuzione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la sua decisione di sospensione con cadenza annua, a meno che nella decisione non sia specificato un intervallo più breve. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.
4. Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi, in particolare le PMI e i consumatori. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
1) | « gatekeeper»: un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3; |
2) | « servizio_di_piattaforma_di_base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:
|
3) | « servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535; |
4) | « settore_digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione; |
5) | « servizi_di_intermediazione_online»: servizi_di_intermediazione_online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150; |
6) | « motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150; |
7) | « servizio_di_social_network_online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni; |
8) | « servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video»: un servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE; |
9) | « servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero»: un servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972; |
10) | « sistema_operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software; |
11) | « browser_web»: un' applicazione_software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser_web autonomi, nonché browser_web integrati o incorporati nel software o simili; |
12) | « assistente_virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici; |
13) | « servizi_di_cloud_computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24); |
14) | « negozi_di_applicazioni_software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione; |
15) | « applicazione_software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema_operativo; |
16) | « servizio_di_pagamento»: un servizio_di_pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366; |
17) | « servizio_tecnico_che_supporta_servizi_di_pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366; |
18) | « sistema_di_pagamento_per_gli_acquisti_in-app»: un' applicazione_software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un' applicazione_software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti; |
19) | « servizio_di_identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata; |
20) | « utente_finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente_commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base; |
21) | « utente_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività; |
22) | « posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi_di_intermediazione_online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato. |
23) | « risultati_di_ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati; |
24) | « dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; |
25) | « dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
26) | « dati non personali»: dati diversi dai dati personali; |
27) | « impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un' impresa da parte di un'altra impresa; |
28) | « controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un' impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004; |
29) | « interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare; |
30) | « fatturato»: l'importo ricavato da un' impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004; |
31) | « profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679; |
32) | « consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679; |
33) | « organo_giurisdizionale_nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE. |
CAPO II
GATEKEEPER
Articolo 9
Sospensione
1. Qualora il gatekeeper dimostri in una richiesta motivata che l'osservanza di un obbligo specifico di cui agli articoli 5, 6 o 7 relativo a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica della sua attività nell'Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di sospendere in via eccezionale, in tutto o in parte, l'obbligo specifico di cui a tale richiesta motivata («decisione di sospensione»). In tale atto di esecuzione la Commissione motiva la propria decisione di sospensione individuando le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione. Tale atto di esecuzione è limitato nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla redditività del gatekeeper. La Commissione si prefigge di adottare detto atto di esecuzione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la sua decisione di sospensione con cadenza annua, a meno che nella decisione non sia specificato un intervallo più breve. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.
4. Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi, in particolare le PMI e i consumatori. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento.
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