keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 3 Articolo 12 Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
- 1 Articolo 40 Gruppo ad alto livello
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- gruppo 26
- alto 24
- livello 22
- servizi 21
- articolo 14
- obblighi 13
- regolamento 13
- relazione 11
- presente 11
- europei 10
- base 10
- utenti 9
- gatekeeper 9
- piattaforma 9
- membri 8
- pratiche 8
- competenze 8
- fine 7
- consulenza 6
- dati 6
- europeo 6
- delegati 6
- paragrafo 6
- obbligo 6
- organismi 6
- atti 6
- reti 6
- il 6
- commerciali 6
- mercato 5
- affrontare 5
- numero 5
- contendibilità 5
- necessità 5
- compongono 4
- conformemente 4
- questione 4
- maniera 4
- attuazione 4
- fornire 4
- la 4
- mercati 4
- digitali 4
- dagli 4
- determinati 4
- raccomandazioni 4
- regolatori 4
- estendere 4
- potenziali 4
- protezione 4
Articolo 40
Gruppo ad alto livello
1. La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).
2. Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:
a) | Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, |
b) | Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati, |
c) | Rete europea della concorrenza, |
d) | Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e |
e) | Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. |
3. Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.
4. La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.
5. Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:
a) | consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o |
b) | consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi. |
6. Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.
Articolo 12
Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.
2. L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:
a) | estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2); |
b) | estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne; |
c) | specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi; |
d) | estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base; |
e) | estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati; |
f) | aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o |
g) | applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio_di_piattaforma_di_base e altri servizi del gatekeeper. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle funzionalità di base di cui all'articolo 7, paragrafo 2, aggiungendo o eliminando funzionalità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.
Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 specificando le modalità di esecuzione di tali obblighi al fine di garantirne l'effettiva osservanza. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati detti obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.
5. Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:
a) | detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:
|
b) | si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali. |
Articolo 40
Gruppo ad alto livello
1. La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).
2. Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:
a) | Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, |
b) | Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati, |
c) | Rete europea della concorrenza, |
d) | Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e |
e) | Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. |
3. Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.
4. La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.
5. Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:
a) | consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o |
b) | consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi. |
6. Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.
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