keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 4 Riesame dello status dei gatekeeper
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- gatekeeper 14
- base 10
- designazione 10
- decisione 10
- articolo 8
- servizi 8
- piattaforma 8
- basava 6
- elenco 6
- paragrafo 4
- fatti 4
- modifica 4
- requisiti 4
- utenti 4
- imprese 4
- la 4
- verifiche 4
- modificare 4
- obblighi 4
- forniscono 4
- verifica 4
- annuale 2
- nuove 2
- cadenza 2
- alcun 2
- perlomeno 2
- effetto 2
- esamina 2
- sugli 2
- sospensivo 2
- inoltre 2
- primo 2
- soddisfano 2
- tenuti 2
- limitano 2
- sleali 2
- pratiche 2
- capo 2
- capo iii 2
- sanciti 2
- osservanza 2
- essi 2
- constata 2
- costantemente 2
- aggiorna 2
- pubblica 2
- abroga 2
- conferma 2
- adotta 2
- cambiati 2
Articolo 4
Riesame dello status dei gatekeeper
1. La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione; |
b) | la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. |
2. Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.
La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.
Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.
3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
Articolo 4
Riesame dello status dei gatekeeper
1. La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione; |
b) | la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. |
2. Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.
La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.
Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.
3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
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