keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 9 Sospensione
- 2 Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- utenti 47
- servizi 41
- numero 36
- finali 33
- base 32
- commerciali 32
- piattaforma 27
- corso 26
- unici 25
- consiglio 24
- «utenti 23
- pag 23
- europeo 21
- articolo 21
- parlamento 20
- impresa 20
- almeno 20
- gu l 18
- esecuzione 18
- volta 17
- attivi» 17
- decisione 16
- mese 15
- servizio_di_piattaforma_di_base 13
- dati 13
- attivi 12
- termine 12
- prescrizione 12
- presente 12
- paragrafo 12
- intermediazione 11
- fornisce 11
- servizio 10
- interagito 10
- esempio 10
- direttiva 9
- regolamento 9
- richiesta 8
- ue / 8
- il 8
- qualsiasi 8
- norma 8
- online 8
- //ce 8
- accesso 7
- decorrere 7
- modifica 7
- relativa 7
- sospensione 7
- ricerca 7
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o |
b) | da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) | per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o |
b) | per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale. |
Articolo 9
Sospensione
1. Qualora il gatekeeper dimostri in una richiesta motivata che l'osservanza di un obbligo specifico di cui agli articoli 5, 6 o 7 relativo a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica della sua attività nell'Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di sospendere in via eccezionale, in tutto o in parte, l'obbligo specifico di cui a tale richiesta motivata («decisione di sospensione»). In tale atto di esecuzione la Commissione motiva la propria decisione di sospensione individuando le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione. Tale atto di esecuzione è limitato nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla redditività del gatekeeper. La Commissione si prefigge di adottare detto atto di esecuzione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la sua decisione di sospensione con cadenza annua, a meno che nella decisione non sia specificato un intervallo più breve. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.
4. Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi, in particolare le PMI e i consumatori. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o |
b) | da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) | per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o |
b) | per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale. |
Articolo 54
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 maggio 2023.
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 40, 46, 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2022 e gli articoli 42 e 43 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
Tuttavia, se la data del 25 giugno 2023 precede la data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, l'applicazione degli articoli 42 e 43 è rimandata fino alla data di applicazione di cui al secondo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 64.
(2) GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
(6) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(7) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(8) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(10) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(11) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(12) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(15) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(18) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(19) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(20) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(21) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
(22) GU C 147 del 26.4.2021, pag. 4.
(23) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(24) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
ALLEGATO
A. Aspetti generali
1. | Il presente allegato ha lo scopo di precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base elencato all'articolo 2, punto 2). Esso fornisce un riferimento che consente a un' impresa di valutare se i suoi servizi di piattaforma di base raggiungono le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e quindi soddisfano presumibilmente il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tale riferimento sarà quindi altrettanto pertinente ai fini di un'eventuale valutazione più ampia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8. Spetta all' impresa ottenere la migliore approssimazione possibile, in linea con i principi comuni e la metodologia specifica di cui al presente allegato. Nulla nel presente allegato impedisce alla Commissione, entro i termini stabiliti nelle pertinenti disposizioni del presente regolamento, di richiedere all' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di comunicare le informazioni necessarie per individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi». Nessun elemento del presente allegato dovrebbe costituire una base giuridica per il tracciamento degli utenti. La metodologia di cui al presente allegato lascia inoltre impregiudicati gli obblighi sanciti dal presente regolamento, segnatamente dall'articolo 3, paragrafi 3 e 8, e dall'articolo 13, paragrafo 3. In particolare, l'obbligo di conformità all'articolo 13, paragrafo 3, comporta anche l'individuazione e il calcolo degli «utenti finali attivi» e degli «utenti commerciali attivi» sulla base di una misurazione precisa o della migliore approssimazione disponibile, in linea con le effettive capacità di individuazione e calcolo possedute dall' impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base al momento pertinente. Tali misurazioni o la migliore approssimazione disponibile devono essere coerenti con quelle comunicate a norma dell'articolo 15 e includerle. |
2. | L'articolo 2, punti 20) e 21), stabilisce le definizioni di « utente_finale» e « utente_commerciale», che sono comuni a tutti i servizi di piattaforma di base. |
3. | Al fine di individuare e calcolare il numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi», il presente allegato fa riferimento al concetto di «utenti unici». Il concetto di «utenti unici» comprende gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per un determinato servizio_di_piattaforma_di_base, contati una sola volta nel corso di un determinato periodo di tempo (vale a dire un mese nel caso degli «utenti finali attivi» e un anno nel caso degli «utenti commerciali attivi»), indipendentemente dal numero di volte in cui essi hanno interagito con il servizio_di_piattaforma_di_base in questione in quel periodo. Ciò non pregiudica il fatto che la stessa persona fisica o giuridica possa costituire contemporaneamente un « utente_finale attivo» o un « utente_commerciale attivo» per servizi di piattaforma di base differenti. |
B. Utenti finali attivi
1. | Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti finali attivi» è individuato in base alla misurazione più accurata comunicata dall' impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base, in particolare:
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2. | Il numero degli «utenti finali attivi su base mensile» è basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'esercizio finanziario. La nozione di «maggior parte dell'esercizio finanziario» intende permettere all' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di non tenere in considerazione i valori anomali in un determinato anno. Per valori anomali si intendono sostanzialmente cifre che si discostano in misura significativa dai valori normali e prevedibili. Un picco o un calo imprevisto della partecipazione degli utenti verificatosi nel corso di un solo mese dell'esercizio finanziario è un esempio di ciò che potrebbe costituire tali valori anomali. I valori relativi a eventi che ricorrono ogni anno, come le vendite promozionali annuali, non costituiscono valori anomali. |
C. Utenti commerciali attivi
Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti commerciali attivi» è determinato, se del caso, a livello di account, ove ciascun account commerciale distinto associato all'uso di un servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa costituisce un utente_commerciale unico del relativo servizio_di_piattaforma_di_base. Se la nozione di «account commerciale» non si applica a un determinato servizio_di_piattaforma_di_base, la relativa impresa che fornisce servizi di piattaforma di base determina il numero di utenti commerciali unici facendo riferimento all' impresa in questione.
D. Comunicazione di informazioni
1. | L' impresa che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, comunica alla Commissione informazioni relative al numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base ha la responsabilità di garantire la completezza e l'accuratezza di tali informazioni. A tal proposito:
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2. | Ai fini del calcolo del numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi»:
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E. Definizioni specifiche
La tabella in appresso contiene definizioni specifiche di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base.
Servizi di piattaforma di base | Utenti finali attivi | Utenti commerciali attivi |
Servizi di intermediazione online | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese. | Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno. |
Motori di ricerca online | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore_di_ricerca_online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando una ricerca. | Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore_di_ricerca_online o parte dell'indice del motore_di_ricerca_online nel corso dell'anno. |
Servizi di social effettuando una ricerca, network online | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio_di_social_network_online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, postando o commentando. | Numero di utenti commerciali unici che appaiono in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio_di_social_network_online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese. |
Servizi di piattaforma per la condivisione di video | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video almeno una volta nel corso del mese, per esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti. | Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video nel corso dell'anno. |
Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero | Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero, almeno una volta nel corso del mese. | Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero al fine di comunicare direttamente con un utente_finale. |
Sistemi operativi | Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema_operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese. | Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema_operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema_operativo. |
Assistente virtuale | Numero di utenti finali unici che hanno in qualche modo interagito con l' assistente_virtuale almeno una volta nel corso del mese, per esempio attivandolo, ponendo una domanda, accedendo a un servizio mediante un comando o controllando un dispositivo per la «casa intelligente». | Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno offerto almeno un' applicazione_software per assistenti virtuali o una funzionalità per rendere un' applicazione_software esistente accessibile tramite l' assistente_virtuale. |
Browser web | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il browser_web almeno una volta nel corso del mese, per esempio inserendo una ricerca o l'indirizzo di un sito web nella riga dell'URL del browser_web. | Numero di utenti commerciali unici i cui siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) sono stati consultati tramite il browser_web almeno una volta nel corso dell'anno o che hanno offerto un plug-in, un'estensione o un add-on utilizzati nel browser_web nel corso dell'anno. |
Servizi di cloud computing | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi_di_cloud_computing del pertinente fornitore di servizi_di_cloud_computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese. | Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi_di_cloud_computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi_di_cloud_computing nel corso dell'anno. |
Servizi pubblicitari online | Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari: numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese. Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria): numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria che ha attivato il servizio di intermediazione pubblicitaria, almeno una volta nel corso del mese. | Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari: numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno. Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria): numero di utenti commerciali unici (compresi inserzionisti, editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o hanno fatto ricorso ai relativi servizi nel corso dell'anno. |