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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'fare' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1)

« gatekeeper»: un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2)

« servizio_di_piattaforma_di_base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a)

servizi_di_intermediazione_online;

b)

motori di ricerca online;

c)

servizi di social network online;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f)

sistemi operativi;

g)

browser_web;

h)

assistenti virtuali;

i)

servizi_di_cloud_computing;

j)

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un' impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4)

« settore_digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5)

« servizi_di_intermediazione_online»: servizi_di_intermediazione_online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6)

« motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7)

« servizio_di_social_network_online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8)

« servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video»: un servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9)

« servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero»: un servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10)

« sistema_operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11)

« browser_web»: un' applicazione_software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser_web autonomi, nonché browser_web integrati o incorporati nel software o simili;

12)

« assistente_virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13)

« servizi_di_cloud_computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

14)

« negozi_di_applicazioni_software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15)

« applicazione_software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema_operativo;

16)

« servizio_di_pagamento»: un servizio_di_pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17)

« servizio_tecnico_che_supporta_servizi_di_pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18)

« sistema_di_pagamento_per_gli_acquisti_in-app»: un' applicazione_software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un' applicazione_software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19)

« servizio_di_identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20)

« utente_finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente_commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21)

« utente_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22)

« posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi_di_intermediazione_online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23)

« risultati_di_ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25)

« dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26)

« dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27)

« impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un' impresa da parte di un'altra impresa;

28)

« controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un' impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29)

« interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30)

« fatturato»: l'importo ricavato da un' impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31)

« profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32)

« consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33)

« organo_giurisdizionale_nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

CAPO II

GATEKEEPER

Articolo 4

Riesame dello status dei gatekeeper

1.   La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;

b)

la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

2.   Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.

La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.

Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.

3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.

CAPO III

PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

Articolo 15

Obbligo di audit

1.   Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati.

2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit.

3.   Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.

CAPO IV

INDAGINE DI MERCATO

Articolo 39

Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali

1.   Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.

4.   Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.

5.   Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.


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