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Articolo 6

Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper non utilizza, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati o forniti da tali utenti commerciali nel quadro del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base, compresi i dati generati o forniti dai clienti di tali utenti commerciali.

Ai fini del primo comma, i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti, compresi i dati relativi a click, ricerche e visualizzazioni e i dati vocali, relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base o ai servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

3.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali, di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione_software presente nel sistema_operativo del gatekeeper, fatta salva la possibilità per tale gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema_operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico.

Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite del sistema_operativo, assistente_virtuale e browser_web del gatekeeper che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi forniti dal gatekeeper. Ciò include la richiesta, rivolta agli utenti finali al momento del loro primo utilizzo di un motore_di_ricerca_online, di un assistente_virtuale o di un browser_web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, di scegliere, da un elenco dei principali fornitori di servizi disponibili, il motore_di_ricerca_online, l' assistente_virtuale o il browser_web verso cui il sistema_operativo del gatekeeper indirizza od orienta in maniera predefinita gli utenti, e il motore_di_ricerca_online al quale l' assistente_virtuale e il browser_web del gatekeeper indirizzano od orientano in maniera predefinita gli utenti.

4.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi_di_applicazioni_software di terzi che utilizzano il suo sistema_operativo o che sono interoperabili con esso e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi_di_applicazioni_software con mezzi diversi dai pertinenti servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper, se del caso, non impedisce che le applicazioni software scaricate o i negozi_di_applicazioni_software di terzi chiedano agli utenti finali di decidere se desiderano impostare come predefiniti tale applicazione_software scaricata o tale negozio di applicazioni software. Il gatekeeper consente, a livello tecnico, agli utenti finali che decidono di impostare come predefiniti tale applicazione_software scaricata o tale negozio di applicazioni software di effettuare facilmente tale modifica.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che le applicazioni software o i negozi_di_applicazioni_software di terzi non presentino rischi per l'integrità dell'hardware o del sistema_operativo fornito dal gatekeeper, a condizione che tali misure non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Inoltre, il gatekeeper ha la facoltà di applicare misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite, che permettano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione ad applicazioni software o negozi_di_applicazioni_software di terzi, a condizione che tali misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

5.   Il gatekeeper non garantisce un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

6.   Il gatekeeper non limita a livello tecnico o in altra maniera la possibilità per gli utenti finali di passare, e di abbonarsi, a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta dei servizi di accesso a internet da parte degli utenti finali.

7.   Il gatekeeper consente, a titolo gratuito, ai fornitori di servizi e ai fornitori di hardware l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell' interoperabilità, con le stesse componenti hardware e software che sono disponibili per i servizi o l'hardware forniti dal gatekeeper e alle quali si accede o che sono controllate tramite il sistema_operativo o l' assistente_virtuale elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. Inoltre, il gatekeeper consente, a titolo gratuito, agli utenti commerciali e ai fornitori alternativi di servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell' interoperabilità, con lo stesso sistema_operativo e le stesse componenti hardware o software che sono disponibili per il gatekeeper, o da esso utilizzati, al momento della fornitura di tali servizi, a prescindere dal fatto che tali componenti siano parte del sistema_operativo.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l' interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema_operativo, dell' assistente_virtuale e delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

8.   Il gatekeeper fornisce a inserzionisti ed editori, nonché a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e i dati necessari agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario, compresi dati aggregati e non aggregati. Tali dati sono forniti in modo da consentire agli inserzionisti e agli editori di utilizzare i propri strumenti di verifica e misurazione per valutare le prestazioni dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper.

9.   Il gatekeeper fornisce, su richiesta e a titolo gratuito, agli utenti finali e a terzi autorizzati da un utente_finale l'effettiva portabilità dei dati forniti dall' utente_finale o generati mediante l'attività dell' utente_finale nel contesto dell’utilizzo del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, anche fornendo a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, nonché fornendo un accesso continuo e in tempo reale a tali dati.

10.   Il gatekeeper fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali e a terzi autorizzati da un utente_commerciale, su richiesta, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati, che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali. Quanto ai dati personali, il gatekeeper fornisce tale accesso ai dati personali e ne garantisce l'uso solo se i dati sono direttamente connessi con l'uso effettuato dagli utenti finali in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente_commerciale mediante il pertinente servizio_di_piattaforma_di_base e nel caso in cui gli utenti finali accettano tale condivisione esprimendo il suo consenso.

11.   Il gatekeeper garantisce alle imprese terze che forniscono motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui suoi motori di ricerca online. I  dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituisce dati personali sono resi anonimi.

12.   Il gatekeeper applica condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi_di_applicazioni_software, motori di ricerca online e servizi di social network online elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

A tal fine, il gatekeeper pubblica le condizioni generali di accesso, compreso un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

La Commissione valuta se le condizioni generali di accesso pubblicate sono conformi al presente paragrafo.

13.   Il gatekeeper si astiene dal dotarsi di condizioni generali di risoluzione della fornitura di un servizio_di_piattaforma_di_base che non siano proporzionate. Il gatekeeper garantisce che le condizioni di risoluzione possano essere esercitate senza indebite difficoltà.

Articolo 7

Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

1.   Il gatekeeper che fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, rende le funzionalità di base dei suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero interoperabili con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di un altro fornitore che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione, fornendo, su richiesta e a titolo gratuito, le necessarie interfacce tecniche o soluzioni analoghe che facilitano l' interoperabilità.

2.   Il gatekeeper rende interoperabili almeno le seguenti funzionalità di base di cui al paragrafo 1 qualora fornisca esso stesso tali funzionalità ai propri utenti finali:

a)

a seguito dell'inserimento nell'elenco della decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9:

i)

messaggistica di testo end-to-end tra due singoli utenti finali;

ii)

condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra due singoli utenti finali;

b)

entro due anni dalla designazione:

i)

messaggistica di testo end-to-end all'interno di gruppi di singoli utenti finali;

ii)

condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente_finale;

c)

entro quattro anni dalla designazione:

i)

chiamate vocali end-to-end tra due singoli utenti finali;

ii)

videochiamate end-to-end tra due singoli utenti finali;

iii)

chiamate vocali end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente_finale;

iv)

videochiamate end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente_finale.

3.   Il livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end, che il gatekeeper fornisce ai propri utenti finali è preservato in tutti i servizi interoperabili.

4.   Il gatekeeper pubblica un'offerta di riferimento che stabilisce i dettagli tecnici e le condizioni generali di interoperabilità con i suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, compresi i dettagli necessari sul livello di sicurezza e di crittografia end-to-end. Il gatekeeper pubblica tale offerta di riferimento entro il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 10, e la aggiorna ove necessario.

5.   In seguito alla pubblicazione dell'offerta di riferimento a norma del paragrafo 4, qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione può chiedere l' interoperabilità con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero forniti dal gatekeeper. Tale richiesta può riguardare alcune o tutte le funzionalità di base elencate al paragrafo 2. Il gatekeeper si conforma a qualsiasi ragionevole richiesta di interoperabilità entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, rendendo operative le funzionalità di base richieste.

6.   La Commissione può, in via eccezionale, su richiesta motivata del gatekeeper, prorogare i termini per la conformità di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 5 se il gatekeeper dimostra che ciò è necessario per garantire l'effettiva interoperabilità e mantenere il necessario livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end.

7.   Gli utenti finali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero del gatekeeper e del fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero richiedente restano liberi di decidere se utilizzare le funzionalità di base interoperabili che possono essere fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1.

8.   Il gatekeeper raccoglie e scambia con il fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che presenta una richiesta di interoperabilità solo i dati personali degli utenti finali strettamente necessari per fornire un'effettiva interoperabilità. Tale raccolta e tale scambio di dati personali degli utenti finali sono pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

9.   Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che i fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che chiedono l' interoperabilità non presentino rischi per l'integrità, la sicurezza e la privacy dei suoi servizi, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie e proporzionate e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Articolo 8

Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Il gatekeeper garantisce e dimostra l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire la conformità a tali articoli sono efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce che l'attuazione di tali misure sia conforme al diritto applicabile, in particolare al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, nonché ai requisiti di accessibilità.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7. Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dall'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 20 secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Quando il procedimento è avviato di propria iniziativa per elusione ai sensi dell'articolo 13, tali misure possono riguardare gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3.   Un gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un processo al fine di determinare se le misure che tale gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità agli articoli 6 e 7 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper. È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e buona amministrazione.

Nella sua richiesta, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare le misure che intende attuare o che ha attuato. Il gatekeeper fornisce inoltre una versione non riservata della sua richiesta motivata che può essere condivisa con terzi a norma del paragrafo 6.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

5.   Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica al gatekeeper le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento di cui all'articolo 20. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

6.   Per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, la Commissione pubblica, all'atto della comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 5 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e delle misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

7.   Nello specificare le misure di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo, e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al gatekeeper e al servizio in questione.

8.   Ai fini della specifica degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi 11 e 12, la Commissione valuta altresì se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al gatekeeper un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio fornito da quest'ultimo agli utenti commerciali.

9.   Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o

b)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o

c)

le misure specificate nella decisione non sono efficaci.

Articolo 45

Controllo della Corte di giustizia

Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.


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