keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 40 Gruppo ad alto livello
- 1 Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- gruppo 13
- alto 12
- articolo 11
- livello 11
- paragrafo 9
- norma 9
- modalità 7
- contenuto 6
- esecuzione 6
- pratiche 6
- presente 6
- forma 6
- dettagli 6
- regolamento 5
- europeo 5
- articoli 5
- europei 5
- servizi 4
- membri 4
- competenze 4
- protezione 4
- dati 4
- procedura 4
- fine 3
- numero 3
- atto 3
- consulenza 3
- tecniche 3
- relazione 3
- trasmesse 3
- la 3
- il 3
- reti 3
- osservazioni 3
- organismi 3
- richiesta 3
- potenziali 2
- atti 2
- nazionali 2
- progetto 2
- compongono 2
- questione 2
- fornire 2
- mercato 2
- indagini 2
- raccomandazioni 2
- norme 2
- autorità 2
- settoriali 2
- pertinenti 2
Articolo 40
Gruppo ad alto livello
1. La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).
2. Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:
a) | Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, |
b) | Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati, |
c) | Rete europea della concorrenza, |
d) | Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e |
e) | Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. |
3. Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.
4. La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.
5. Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:
a) | consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o |
b) | consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi. |
6. Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.
Articolo 46
Disposizioni di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3; |
b) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7; |
c) | le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7; |
d) | la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3; |
e) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10; |
f) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11; |
g) | la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti; |
h) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15; |
i) | le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29; |
j) | le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34; |
k) | le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34; |
l) | le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e |
m) | le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
3. Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
whereas