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Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1.   Un' impresa è designata come gatekeeper se:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2.   Si presume che un' impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio_di_piattaforma_di_base in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell' impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). Ogniqualvolta un ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa precedentemente designata come gatekeeper raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), tale impresa ne dà notifica alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie.

Se l' impresa che fornisce il servizio_di_piattaforma_di_base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l' impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La Commissione designa come gatekeeper, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

5.   L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base può presentare, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora giunga alla conclusione che l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento precisando la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco degli indicatori riportato nell'allegato.

8.   La Commissione designa come gatekeeper, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;

b)

il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio_di_piattaforma_di_base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

c)

gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell' impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;

d)

eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l' impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;

e)

il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f)

una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all' impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o

g)

altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.

Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o che consente la raccolta di dati.

Se un' impresa che fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l' impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.

9.   In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o 8, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito di tale impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

10.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio_di_piattaforma_di_base nell'elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 4

Riesame dello status dei gatekeeper

1.   La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;

b)

la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

2.   Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.

La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.

Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.

3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.

CAPO III

PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

Articolo 7

Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

1.   Il gatekeeper che fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, rende le funzionalità di base dei suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero interoperabili con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di un altro fornitore che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione, fornendo, su richiesta e a titolo gratuito, le necessarie interfacce tecniche o soluzioni analoghe che facilitano l' interoperabilità.

2.   Il gatekeeper rende interoperabili almeno le seguenti funzionalità di base di cui al paragrafo 1 qualora fornisca esso stesso tali funzionalità ai propri utenti finali:

a)

a seguito dell'inserimento nell'elenco della decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9:

i)

messaggistica di testo end-to-end tra due singoli utenti finali;

ii)

condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra due singoli utenti finali;

b)

entro due anni dalla designazione:

i)

messaggistica di testo end-to-end all'interno di gruppi di singoli utenti finali;

ii)

condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente_finale;

c)

entro quattro anni dalla designazione:

i)

chiamate vocali end-to-end tra due singoli utenti finali;

ii)

videochiamate end-to-end tra due singoli utenti finali;

iii)

chiamate vocali end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente_finale;

iv)

videochiamate end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente_finale.

3.   Il livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end, che il gatekeeper fornisce ai propri utenti finali è preservato in tutti i servizi interoperabili.

4.   Il gatekeeper pubblica un'offerta di riferimento che stabilisce i dettagli tecnici e le condizioni generali di interoperabilità con i suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, compresi i dettagli necessari sul livello di sicurezza e di crittografia end-to-end. Il gatekeeper pubblica tale offerta di riferimento entro il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 10, e la aggiorna ove necessario.

5.   In seguito alla pubblicazione dell'offerta di riferimento a norma del paragrafo 4, qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione può chiedere l' interoperabilità con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero forniti dal gatekeeper. Tale richiesta può riguardare alcune o tutte le funzionalità di base elencate al paragrafo 2. Il gatekeeper si conforma a qualsiasi ragionevole richiesta di interoperabilità entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, rendendo operative le funzionalità di base richieste.

6.   La Commissione può, in via eccezionale, su richiesta motivata del gatekeeper, prorogare i termini per la conformità di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 5 se il gatekeeper dimostra che ciò è necessario per garantire l'effettiva interoperabilità e mantenere il necessario livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end.

7.   Gli utenti finali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero del gatekeeper e del fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero richiedente restano liberi di decidere se utilizzare le funzionalità di base interoperabili che possono essere fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1.

8.   Il gatekeeper raccoglie e scambia con il fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che presenta una richiesta di interoperabilità solo i dati personali degli utenti finali strettamente necessari per fornire un'effettiva interoperabilità. Tale raccolta e tale scambio di dati personali degli utenti finali sono pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

9.   Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che i fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che chiedono l' interoperabilità non presentino rischi per l'integrità, la sicurezza e la privacy dei suoi servizi, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie e proporzionate e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Articolo 13

Antielusione

1.   Un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Nessuna di tali pratiche dell' impresa impedisce alla Commissione di designarla come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se sospetta che un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base metta in atto una pratica di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l' impresa interessata abbia messo in atto detta pratica.

3.   Il gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

4.   Il gatekeeper non adotta alcun comportamento che pregiudichi l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un comportamento di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o consistente nell'utilizzo di tecniche comportamentali o della progettazione di interfacce.

5.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento, l'utilizzo in modo incrociato e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove tale consenso sia richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell' utente_commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

6.   Il gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5, 6 e 7 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile, anche offrendo scelte all' utente_finale in maniera non neutrale oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta degli utenti finali o degli utenti commerciali attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa.

7.   Qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20 e adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare.

8.   Il paragrafo 6 del presente articolo lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

Articolo 27

Informazioni fornite da terzi

1.   Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi utenti commerciali, concorrenti o utenti finali dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, nonché i relativi rappresentanti, può informare l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o la Commissione direttamente, in merito a pratiche o comportamenti dei gatekeeper che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   L'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, e la Commissione hanno piena discrezionalità per quanto riguarda le misure opportune e non hanno alcun obbligo di dare seguito alle informazioni ricevute.

3.   Qualora determini, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che potrebbe sussistere un problema di inosservanza del presente regolamento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, trasferisce tale informazione alla Commissione.


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