keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 7 Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
- 1 Articolo 41 Richiesta di un'indagine di mercato
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- servizi 25
- gatekeeper 21
- norma 18
- articolo 16
- comunicazione 13
- indipendenti 11
- end-to-end 11
- numero 11
- interpersonale 11
- mercato 10
- utenti 10
- richiesta 10
- indagine 10
- paragrafo 10
- possono 9
- finali 9
- interoperabilità 9
- base 9
- membri 8
- stati 8
- ragionevoli 8
- motivi 8
- chiedere 7
- funzionalità 6
- piattaforma 6
- ritengono 6
- il 6
- perché 6
- avviare 6
- sospettare 6
- richieste 5
- singoli 5
- vocali 4
- presente 4
- contendibilità 4
- prove 4
- tre 4
- fornitore 4
- interoperabili 4
- sicurezza 4
- pubblica 4
- necessario 3
- quattro 3
- mesi 3
- ricevimento 3
- gli 3
- regolamento 3
- offerta 3
- riferimento 3
- livello 3
Articolo 41
Richiesta di un'indagine di mercato
1. Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.
2. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:
a) | uno o più servizi del settore_digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o |
b) | una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali. |
4. Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.
5. Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.
Articolo 7
Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
1. Il gatekeeper che fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, rende le funzionalità di base dei suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero interoperabili con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di un altro fornitore che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione, fornendo, su richiesta e a titolo gratuito, le necessarie interfacce tecniche o soluzioni analoghe che facilitano l' interoperabilità.
2. Il gatekeeper rende interoperabili almeno le seguenti funzionalità di base di cui al paragrafo 1 qualora fornisca esso stesso tali funzionalità ai propri utenti finali:
a) | a seguito dell'inserimento nell'elenco della decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9:
|
b) | entro due anni dalla designazione:
|
c) | entro quattro anni dalla designazione:
|
3. Il livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end, che il gatekeeper fornisce ai propri utenti finali è preservato in tutti i servizi interoperabili.
4. Il gatekeeper pubblica un'offerta di riferimento che stabilisce i dettagli tecnici e le condizioni generali di interoperabilità con i suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, compresi i dettagli necessari sul livello di sicurezza e di crittografia end-to-end. Il gatekeeper pubblica tale offerta di riferimento entro il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 10, e la aggiorna ove necessario.
5. In seguito alla pubblicazione dell'offerta di riferimento a norma del paragrafo 4, qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione può chiedere l' interoperabilità con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero forniti dal gatekeeper. Tale richiesta può riguardare alcune o tutte le funzionalità di base elencate al paragrafo 2. Il gatekeeper si conforma a qualsiasi ragionevole richiesta di interoperabilità entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, rendendo operative le funzionalità di base richieste.
6. La Commissione può, in via eccezionale, su richiesta motivata del gatekeeper, prorogare i termini per la conformità di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 5 se il gatekeeper dimostra che ciò è necessario per garantire l'effettiva interoperabilità e mantenere il necessario livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end.
7. Gli utenti finali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero del gatekeeper e del fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero richiedente restano liberi di decidere se utilizzare le funzionalità di base interoperabili che possono essere fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1.
8. Il gatekeeper raccoglie e scambia con il fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che presenta una richiesta di interoperabilità solo i dati personali degli utenti finali strettamente necessari per fornire un'effettiva interoperabilità. Tale raccolta e tale scambio di dati personali degli utenti finali sono pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.
9. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che i fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che chiedono l' interoperabilità non presentino rischi per l'integrità, la sicurezza e la privacy dei suoi servizi, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie e proporzionate e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.
Articolo 41
Richiesta di un'indagine di mercato
1. Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.
2. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:
a) | uno o più servizi del settore_digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o |
b) | una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali. |
4. Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.
5. Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.
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