keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 5 Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere
- 2 Articolo 24 Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- direttiva 14
- //ce 11
- presente 6
- istruzione 6
- utilizzo 5
- finalità 5
- mercato 5
- opere 5
- materiali 5
- membri 5
- stati 5
- europeo 4
- fonte 4
- autore 4
- commerciale 4
- lettera 4
- giustificato 4
- fatte 4
- esclusivamente 4
- parlamento 4
- sostituita 4
- previste 4
- limitazioni 4
- diritti 4
- eccezioni 4
- salve 4
- seguente: 4
- istituto 3
- diritto 3
- direttive 3
- istituti 3
- ricerca 3
- atti 3
- norma 3
- scientifica 3
- didattiche 3
- digitale 3
- perseguito 3
- illustrativa 3
- didattico 3
- scopo 3
- limiti 3
- dallo 3
- gu l 2
- adottate 2
- sempreché 2
- applichi 2
- consiglio * 2
- * direttiva 2
- consiglio 2
Articolo 5
Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere
1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:
a) | avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e |
b) | sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile. |
2. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione.
3. L'utilizzo di opere e altri materiali per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale, adottate a norma del presente articolo, è considerato avente luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.
4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altri materiali a norma del paragrafo 1.
Articolo 24
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) | all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) | all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(*2) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
c) | all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
whereas