(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come « estrazione_di_testo_e_di_dati».
L' estrazione_di_testo_e_di_dati permette l'elaborazione di un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È tuttavia ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione_di_testo_e_di_dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, sostenere l'innovazione.
A beneficiare di dette tecnologie sono le università e altri organismi di ricerca, nonché gli istituti di tutela del patrimonio culturale, poiché potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale.
Nell'Unione, tuttavia, tali organismi e istituti si trovano di fronte a incertezza giuridica quanto alla misura in cui possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l' estrazione_di_testo_e_di_dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l'estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione_di_testo_e_di_dati.
Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.
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(10) Il diritto dell'Unione prevede talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione_di_testo_e_di_dati.
Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica.
Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze potrebbero escludere l' estrazione_di_testo_e_di_dati.
Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all' estrazione_di_testo_e_di_dati.
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(12) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. L'espressione «ricerca scientifica» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere sia le scienze naturali che le scienze umane.
Vista la varietà dei soggetti in causa è importante che vi sia un'interpretazione unanime del concetto di organismi di ricerca.
Vi dovrebbero ad esempio rientrare, oltre alle università o agli altri istituti di istruzione superiore e alle loro biblioteche, anche entità come gli istituti di ricerca e gli ospedali che svolgono attività di ricerca.
In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, in tutti gli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità potrebbe tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici.
Viceversa, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali abbiano, per ragioni strutturali quali la loro veste di azionisti o soci, un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.
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(14) Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, incluse le persone ad essi collegate, dovrebbero beneficiare dell'eccezione relativa all' estrazione_di_testo_e_di_dati per quanto riguarda i contenuti cui hanno accesso legale.
La nozione di accesso legale dovrebbe essere intesa nel senso che comprende l'accesso ai contenuti sulla base di una politica di accesso aperto o di accordi contrattuali, quali abbonamenti, tra i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca o gli istituti di tutela del patrimonio culturale, o mediante altri mezzi legali.
Ad esempio, nel caso degli abbonamenti sottoscritti da organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, dovrebbe ritenersi che le persone a essi collegate e oggetto di tali abbonamenti abbiano accesso legale.
L'accesso legale dovrebbe comprendere anche l'accesso a contenuti gratuitamente disponibili online.
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(15) In alcuni casi, ad esempio per la successiva verifica dei risultati della ricerca scientifica, può accadere che gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale abbiano necessità di conservare le copie realizzate in virtù dell'eccezione a fini di estrazione_di_testo_e_di_dati.
In tali casi le copie dovrebbero essere memorizzate in un ambiente sicuro. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale, previa discussione con i pertinenti portatori di interessi, ulteriori modalità specifiche per la conservazione delle copie, tra cui la possibilità di designare organismi di fiducia preposti allo scopo. Per non limitare indebitamente l'applicazione dell'eccezione, tali modalità dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per conservare le copie in modo sicuro e prevenire utilizzi non autorizzati.
Gli utilizzi per scopi di ricerca scientifica diversi dall' estrazione_di_testo_e_di_dati, come le valutazioni scientifiche inter pares e la ricerca comune, dovrebbero continuare a rientrare, ove applicabile nelle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.
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(16) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altri materiali, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure quando vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità dei loro sistemi o delle loro banche dati possano venir compromesse.
Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno legalmente accesso ai propri dati possano accedervi, segnatamente mediante la convalida dell'indirizzo IP o l'autenticazione di utente.
Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema né dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.
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(22) L'utilizzo di opere o altri materiali nell'ambito di questa eccezione o limitazione esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico di cui alla presente direttiva dovrebbe aver luogo solo nel contesto di attività di insegnamento e apprendimento svolte sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami o di attività di insegnamento che avvengano al di fuori dei locali degli istituti di istruzione, ad esempio in un museo, una biblioteca o un istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale, e dovrebbe essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività.
L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo di opere o altri materiali in classe o in altre sedi mediante strumenti digitali, ad esempio lavagne elettroniche o dispositivi digitali collegabili alla rete, sia l'utilizzo a distanza all'interno di un ambiente informatico sicuro, come nel contesto di corsi online o dell'accesso a materiale didattico complementare a un determinato corso. Per ambienti informatici sicuri si dovrebbero intendere gli ambienti digitali di insegnamento e di apprendimento, ai quali possono accedere unicamente il personale docente dell'istituto di istruzione e gli alunni o gli studenti iscritti a un programma di studi, in particolare mediante un'apposita procedura di autenticazione che comprenda un'autenticazione mediante password.
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(23) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altri materiali.
In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione.
Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri.
Gli Stati membri dovrebbero ad esempio mantenere la facoltà di disporre che l'utilizzo di opere o altri materiali rispetti i diritti morali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale.
Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione o della limitazione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove le licenze coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito dell'eccezione o della limitazione, tutti gli altri utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione.
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(27) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare tali opere o altri materiali.
Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altri materiali e nella misura necessaria a fini di conservazione.
Gli atti di riproduzione compiuti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale a fini diversi dalla conservazione delle opere o altri materiali presenti nelle loro collezioni permanenti dovrebbero continuare a essere soggetti all'autorizzazione dei titolari dei diritti, a meno che non siano consentiti da altre eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione.
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(29) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altri materiali siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale allorché gli esemplari dell'opera o degli altri materiali siano di proprietà di tale istituto o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordo di licenza, di obblighi di deposito legale o di accordi di custodia permanente.
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(30) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altri materiali considerati fuori commercio ai fini della presente direttiva.
Ottenere l'autorizzazione preventiva dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere o di altri materiali, unitamente al numero di opere e altri materiali oggetto di progetti di digitalizzazione su larga scala.
Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altri materiali, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale o non siano mai stati sfruttati commercialmente. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino determinati utilizzi delle opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti.
- = -
(32) Le disposizioni sulle licenze collettive di opere o altri materiali fuori commercio introdotte dalla presente direttiva potrebbero non costituire una soluzione per tutti i casi in cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale incontrano difficoltà nell'ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei titolari dei diritti per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio, ad esempio ove non esistano prassi di gestione collettiva dei diritti per un dato tipo di opera o altri materiali, o ove il pertinente organismo di gestione collettiva non sia sufficientemente rappresentativo per la categoria di titolari e di diritti in questione.
In questi particolari casi, è opportuno che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte. È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.
La mancanza di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come una mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.
- = -
(33) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze, quale la concessione collettiva di licenze o la presunzione di rappresentanza, che essi pongono in essere per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di flessibilità nel determinare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare affinché siano sufficientemente rappresentativi, purché si preveda che un numero significativo di titolari di diritti sul tipo di opere o altri materiali in questione abbia conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo in questione.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire le norme specifiche applicabili ai casi in cui più organismi di gestione collettiva siano rappresentativi delle opere o altri materiali in questione, imponendo, ad esempio, licenze comuni o un accordo tra gli organismi interessati.
- = -
(37) Considerando la varietà delle opere e altri materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d'arte uniche, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. Le opere che non sono mai state in commercio possono comprendere manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali, ma anche opere o altri materiali mai pubblicati, senza pregiudizio degli altri vincoli giuridici applicabili, come le disposizioni nazionali in materia di diritti morali.
Quando un'opera o altri materiali è disponibile in una delle sue diverse versioni, quali edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, quali il formato digitale e il formato stampato di una stessa opera, tale opera o altri materiali non dovrebbero essere considerati fuori commercio. Viceversa, la disponibilità commerciale di adattamenti, tra cui altre versioni linguistiche o adattamenti audiovisivi di un'opera letteraria, non dovrebbe precludere la possibilità di ritenere fuori commercio un'opera o altri materiali in una data lingua.
Per tener conto delle specificità dei diversi tipi di opere e altri materiali relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze, ad esempio stabilendo un periodo di tempo che deve essere trascorso dalla prima disponibilità commerciale dell'opera o altri materiali. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva quando si stabiliscono tali disposizioni e procedure.
- = -
(38) Nel determinare se un'opera o altri materiali siano fuori commercio, dovrebbe essere richiesto uno sforzo ragionevole per valutare la loro disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali, tenuto conto delle caratteristiche di quell'opera o altri materiali o di quell'insieme di opere o altri materiali particolare.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare l'attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda tale sforzo ragionevole.
Lo sforzo ragionevole non dovrebbe essere ripetuto nel tempo, ma dovrebbe tener conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità delle opere o di altri materiali nei canali commerciali abituali.
Dovrebbe essere richiesta una valutazione puntuale di ciascuna opera solo ove tale modo di procedere sia ritenuto ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti, della probabile disponibilità a fini commerciali e del costo previsto della transazione.
La verifica della disponibilità di un'opera o altri materiali dovrebbe normalmente avere luogo nello Stato membro in cui è stabilito l' istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale, a meno che non si consideri ragionevole una verifica transfrontaliera, ad esempio in presenza di informazioni facilmente accessibili quanto al fatto che un'opera letteraria è stata pubblicata per la prima volta in una determinata versione linguistica in un altro Stato membro. In molti casi, lo status fuori commercio di un insieme di opere o altri materiali potrebbe essere determinato attraverso un meccanismo proporzionato, come il campionamento. La limitata disponibilità di un'opera o altri materiali, quale la sua disponibilità nei negozi di seconda mano, o la possibilità teorica di ottenere una licenza per un'opera o altri materiali non dovrebbero essere considerate come disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali.
- = -
(39) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva per la digitalizzazione e la diffusione di opere o altri materiali fuori commercio non dovrebbero applicarsi a insiemi di opere o altri materiali fuori commercio in presenza di prove che inducono a presumere che si tratti prevalentemente di opere o altri materiali di paesi terzi, a meno che l'organismo di gestione collettiva in questione sia sufficientemente rappresentativo per quel paese terzo, ad esempio attraverso un accordo di rappresentanza.
Tale valutazione potrebbe essere basata sulle prove disponibili a seguito di uno sforzo ragionevole per determinare lo status fuori commercio delle opere o altri materiali, senza che sia necessario ricercare ulteriori prove.
Una valutazione puntuale dell'origine delle opere o altri materiali fuori commercio dovrebbe essere richiesta solamente se è necessaria anche per compiere lo sforzo ragionevole al fine di determinare la loro disponibilità commerciale.
- = -
(51) I servizi di video su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere audiovisive in tutta l'Unione.
Tuttavia, la disponibilità di tali opere, in particolare di opere europee, nei servizi di video su richiesta rimane limitata.
La conclusione di accordi sullo sfruttamento online di queste opere può presentare delle difficoltà connesse a problemi relativi alla concessione delle licenze.
Ad esempio potrebbero sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio abbia un basso incentivo economico a sfruttare un'opera online e non conceda una licenza o trattiene i diritti online, il che può rendere indisponibili opere audiovisive nei servizi di video su richiesta.
Altri problemi potrebbero essere connessi alle finestre di distribuzione.
- = -
(53) La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera.
Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale).
Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere.
Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi.
Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.
- = -
(56) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione_di_carattere_giornalistico così che esso copra pubblicazioni di tipo giornalistico pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione.
Tra le pubblicazioni di carattere giornalistico che dovrebbero rientrare nel concetto figurano, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e i siti web d'informazione.
Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.
Questa tutela non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non viene svolta sull'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate giornalistiche.
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(57) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.
I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali.
I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.
- = -
(60) Gli editori — di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni musicali — operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge.
In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia, inclusi i corrispondenti sistemi nazionali per la reprografia negli Stati membri, o nell'ambito di sistemi di prestito da parte di istituzioni pubbliche.
In vari Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni o limitazioni è ripartito tra gli autori e gli editori.
Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate, la presente direttiva consente agli Stati membri che dispongono di regimi per la ripartizione dei compensi tra gli autori e gli editori di mantenerli.
Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri che disponevano di tali meccanismi per la ripartizione dei compensi prima del 12 novembre 2015, sebbene in altri Stati membri i compensi non siano ripartiti e spettino unicamente agli autori in conformità delle politiche culturali nazionali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri, ma dovrebbe rispettare le tradizioni in questo settore e non obbligare gli Stati membri che attualmente non dispongono di tali regimi di ripartizione dei compensi a introdurli.
La direttiva non dovrebbe incidere sugli accordi esistenti o futuri negli Stati membri in materia di remunerazione nel contesto del prestito pubblico.
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(62) Alcuni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare al pubblico l'accesso a contenuti o altri materiali protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti.
La definizione di « prestatore_di_servizi_di_condivisione_di_contenuti_online» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere unicamente i servizi online che svolgono un ruolo importante sul mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri servizi di contenuti online, come i servizi di streaming audio e video online, per gli stessi destinatari.
La presente direttiva riguarda i servizi che hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno. Tali servizi non dovrebbero comprendere i servizi che hanno uno scopo principale diverso da quello di consentire agli utenti di caricare e condividere una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore allo scopo di trarre profitto da questa attività.
Si tratta, ad esempio, dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché dei prestatori di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud, che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, come i cyberlocker, o di mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online, e che non danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore.
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(72) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione.
Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l'opera o l'esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro.
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(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici.
Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.
Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza.
Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti all'obbligo di trasparenza.
Non dovrebbe essere necessario applicare l'obbligo di trasparenza agli accordi conclusi tra i titolari dei diritti e gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti o altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, in quanto tali organismi o entità vi sono già soggetti in virtù dell'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE.
L'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE si applica agli organismi che gestiscono i diritti d'autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari.
Tuttavia gli accordi negoziati singolarmente conclusi tra i titolari dei diritti e quelli delle loro controparti contrattuali che agiscono nel proprio interesse dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasparenza di cui alla presente direttiva.
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(80) Quando concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate.
Tuttavia, potrebbe accadere che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate.
Se tali diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate.
In tal caso, e dopo un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero potersi avvalere di un meccanismo di revoca dei diritti che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti.
Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori, ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere o esecuzioni, in particolare fissando i termini temporali per l'esercizio del diritto di revoca.
Al fine di tutelare i legittimi interessi dei licenziatari e dei cessionari dei diritti e di evitare abusi, e tenendo presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera o un'esecuzione venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca in conformità di taluni requisiti procedurali e solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione dell'accordo di licenza o dell'accordo di trasferimento. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere o esecuzioni che interessano più di un di autore o artista (interprete o esecutore), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.
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(81) Le disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere vincolanti e le parti non dovrebbero avere la possibilità di derogare alle stesse, siano esse incluse nei contratti tra gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali o negli accordi conclusi da tali controparti con terzi, ad esempio accordi di non divulgazione.
Dovrebbe pertanto applicarsi l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) in virtù del quale, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta della legge applicabile, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva, come applicate nello Stato membro del foro.
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