keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 4 Articolo 2 Definizioni
- 3 Articolo 3 Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica
- 3 Articolo 24 Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- direttiva 28
- //ce 18
- ricerca 17
- scientifica 12
- scopo 11
- lettera 10
- eccezioni 9
- limitazioni 9
- salve 8
- seguente: 8
- sostituita 8
- previste 8
- parlamento 8
- europeo 8
- fatte 8
- autore 7
- servizi 7
- finalità 7
- diritti 7
- mercato 6
- presente 6
- commerciale 6
- pubblico 6
- giustificato 6
- fonte 6
- opere 6
- misure 6
- « 6
- digitale 6
- direttive 6
- scopi 6
- diritto 5
- applicazione 5
- unico 5
- materiali 5
- didattiche 5
- informazioni 4
- dagli 4
- stati 4
- sensi 4
- membri 4
- istituti 4
- dati 4
- recepimento 4
- estrazione 4
- attività 4
- pag »" 4
- perseguito 4
- la 4
- così 4
Articolo 24
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) | all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) | all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(*2) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
c) | all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) « organismo_di_ricerca»: un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:
a) | senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o |
b) | con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, |
in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;
2) « estrazione_di_testo_e_di_dati» (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni;
3) « istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale»: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;
4) « pubblicazione_di_carattere_giornalistico»: un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:
a) | costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico; |
b) | ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e |
c) | è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. |
Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva;
5) « servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
6) « prestatore_di_servizi_di_condivisione_di_contenuti_online»: un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.
I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
Articolo 3
Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica
1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.
2. Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 24
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) | all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) | all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(*2) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
c) | all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
whereas