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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'panoramica' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    Disposizioni generali

    CAPo II
    Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
  • 1 Art. 8 Sportelli unici

  • CAPO III
    Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

    CAPO IV
    Altruismo dei dati

    CAPO V
    Autorità competenti e disposizioni procedurali

    CAPO VI
    Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

    CAPO VII
    Accesso internazionale e trasferimento

    CAPO VIII
    Delega e procedura di comitato

    CAPO ix
    Disposizioni finali E TRANSITORIE
  • 1 Art. 35 Valutazione e riesame


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Articolo 8

Sportelli unici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l' ente_pubblico garantisca un sostegno adeguato.

2.   Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.

3.   Lo sportello unico può istituire un canale di informazione distinto, semplificato e ben documentato per le PMI e le start-up, che risponda alle loro esigenze e capacità di chiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici nazionali.

Articolo 35

Valutazione e riesame

Entro il 24 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La relazione, se necessario, è corredata di proposte legislative.

La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:

a)

l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 34;

b)

il grado di conformità con il presente regolamento dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non stabiliti nell'Unione e il grado di applicabilità delle sanzioni imposte a tali fornitori e organizzazioni;

c)

il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate a norma del capo IV e una panoramica degli obiettivi di interesse generale per le quali i dati sono condivisi al fine di stabilire criteri chiari a tale riguardo.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.


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