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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

« riutilizzo»: l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

3)

« dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

« dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

« consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

6)

« autorizzazione»: il conferimento agli utenti dei dati del diritto al trattamento dei dati non personali;

7)

« interessato»: l' interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

8)

«titolare dei dati»: una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l' interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l' accesso a determinati dati personali o dati non personali o di condividerli;

9)

«utente dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di dati personali, a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali;

10)

«condivisione dei dati»: la fornitura di dati da un interessato o un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito;

11)

«servizio di intermediazione dei dati»: un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali, ad esclusione almeno di:

a)

servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di aggiungervi un valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati;

b)

servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti protetti da diritto d'autore;

c)

servizi utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'utilizzo dei dati detenuti da tale titolare dei dati, oppure utilizzati da varie persone giuridiche all'interno di un gruppo chiuso, anche nel quadro di rapporti con i fornitori o i clienti o di collaborazioni contrattualmente stabilite, in particolare quelli aventi come obiettivo principale quello di garantire la funzionalità di oggetti o dispositivi connessi all'internet delle cose;

d)

servizi di condivisione dei dati offerti da enti pubblici che non mirano a instaurare rapporti commerciali;

12)

« trattamento»: il trattamento quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali o all'articolo 3, punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 in materia di dati non personali;

13)

« accesso»: l'utilizzo dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, che non implica necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di dati;

14)

« stabilimento_principale» di una persona giuridica: il luogo in cui è stabilita la sua amministrazione centrale nell'Unione;

15)

«servizi di cooperative di dati»: servizi di intermediazione dei dati offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri prima di concedere l' autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il loro consenso al trattamento dei dati personali;

16)

«altruismo dei dati»: la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale;

17)

« ente_pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli organismi_di_diritto_pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi_di_diritto_pubblico;

18)

« organismi_di_diritto_pubblico»: gli organismi che hanno le caratteristiche seguenti:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale e non hanno carattere industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica;

c)

le loro attività sono finanziate in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi_di_diritto_pubblico, o la loro gestione è soggetta alla supervisione da parte di tali autorità o organismi, oppure sono dotati di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi_di_diritto_pubblico;

19)

« impresa_pubblica»: qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione; ai fini della presente definizione si presume un'influenza dominante in uno qualsiasi dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

20)

«ambiente di trattamento sicuro»: l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, quale il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di trattamento dei dati, compresi la visualizzazione, la conservazione, lo scaricamento, l'esportazione dei dati e il calcolo dei dati derivati mediante algoritmi computazionali;

21)

« rappresentante_legale»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, che può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in aggiunta o in sostituzione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'entità in relazione agli obblighi a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'avvio di un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei dati o un'entità inadempiente non stabilito nell'Unione.

CAPo II

Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

Articolo 11

Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati.

2.   Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.

3.   Un fornitore di servizi di intermediazione dei dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10, designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai servizi di intermediazione dei dati forniti. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati per garantire la conformità al presente regolamento.

Il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante_legale. La designazione di un rappresentante_legale a cura del fornitore di servizi di intermediazione dei dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di intermediazione dei dati.

4.   Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

5.   La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei dati a fornire servizi di intermediazione dei dati in tutti gli Stati membri.

6.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

c)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale del fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante_legale;

d)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dei dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);

e)

le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

f)

una descrizione del servizio di intermediazione dei dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei dati;

g)

la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.

7.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati assicura che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non falsi la concorrenza.

8.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.

9.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati in questione può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune.

Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

10.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.

11.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può applicare tariffe ridotte o consentire la notifica a titolo gratuito.

12.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della modifica stessa.

13.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

14.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione.

Articolo 14

Monitoraggio della conformità

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati monitorano e controllano la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al presente capo. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati possono inoltre monitorare e controllare la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati sulla base di una richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati hanno il potere di chiedere ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o ai loro rappresentanti legali tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

3.   Qualora constati che un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non rispetta uno o più requisiti di cui al presente capo, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica tale circostanza al fornitore di servizi di intermediazione dei dati e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole oppure immediatamente in caso di violazione grave e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza. A tal proposito l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere, ove opportuno, di:

a)

imporre, mediante procedure amministrative, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, oppure avviare procedimenti giudiziari per l'imposizione di ammende, o entrambe le misure;

b)

chiedere un rinvio dell'inizio o della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o una sospensione della stessa, fino a quando non siano state apportate le modifiche alle condizioni richieste dall'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati; o

c)

chiedere la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute non siano state rettificate nonostante la notifica preventiva di cui al paragrafo 3.

Una volta ordinata la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati chiede alla Commissione di eliminare il fornitore del servizio di intermediazione dei dati dal registro dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati in conformità del primo comma, lettera c).

Se un fornitore di servizi di intermediazione dei dati rettifica le violazioni, tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati invia una nuova notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica alla Commissione ognuna di tali nuove notifiche.

5.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione non designi un rappresentante_legale o qualora quest'ultimo non fornisca, su richiesta dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati, le informazioni necessarie che dimostrino in modo esauriente il rispetto del presente regolamento, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di rinviare l'inizio della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o sospenderla, fino alla designazione del rappresentante_legale o alla presentazione delle informazioni necessarie.

6.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati notificano senza ritardo al fornitore di servizi di intermediazione dei dati interessato le misure imposte a norma dei paragrafi 4 e 5 e i motivi su cui si basano, nonché le misure che occorre adottare per rettificare le lacune pertinenti, e stabiliscono un periodo ragionevole, non superiore a 30 giorni, entro il quale il fornitore di servizi di intermediazione dei dati deve conformarsi a tali misure.

7.   Se lo stabilimento_principale o il rappresentante_legale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati si trova in uno Stato membro, ma tale fornitore presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati dello Stato membro dello stabilimento_principale o in cui si trova il rappresentante_legale e le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati interessate ai fini dell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di uno Stato membro chiede assistenza a un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati che riceve tale richiesta fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 30

Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati svolge i compiti seguenti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il trattamento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei dati in tutta l'Unione;

c)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute;

d)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;

e)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;

f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati tra spazi di dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g)

assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno mediante il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati e dei servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione di spazi comuni europei di dati;

h)

propone orientamenti per gli spazi comuni europei di dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:

i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, la comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e le procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii)

i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

iii)

un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

iv)

una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi comuni europei di dati;

v)

l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;

i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in relazione all' accesso internazionale e al trasferimento dei dati;

k)

consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m)

consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai dati non personali, compresa la normazione.

CAPO VII

Accesso internazionale e trasferimento

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(3)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

(6)  Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

(7)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(9)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(13)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(18)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(19)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(20)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(21)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(23)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(24)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(25)  Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l' accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

(26)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(27)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(28)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(29)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l' accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).



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