keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 28 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- 1 Art. 36 Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 11
- conferma 8
- registrazione 8
- autorità 7
- notifica 7
- commerciale 6
- attività 6
- diritto 5
- ricevimento 5
- altruismo 5
- intermediazione 5
- servizi 5
- competente 5
- articolo 4
- ricorso 4
- procedure 4
- giurisdizionale 4
- dipendenti 4
- organizzazioni 4
- gestione 3
- effettivo 3
- regimi 3
- sicurezza 3
- sociale 3
- giuridiche 3
- fisiche 3
- persone 3
- ambito 2
- vincolanti 2
- adottate 2
- caso 2
- presso 2
- interessate 2
- conformemente 2
- nazionale 2
- modifica 2
- assicurativi 2
- regolamento 2
- ue / 2
- giuridicamente 2
- chiusura 2
- escluse 2
- imprese 2
- decisioni 2
- impresa 2
- sociali 2
- pensionistici 2
- iscrizione 2
- licenza 2
- ricorsi 2
Articolo 28
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
2. I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.
3. Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
Articolo 36
Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:
Eventi della vita | Procedure | Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso |
Avvio, gestione e chiusura di un'impresa | Notifica di un'attività commerciale, licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, modifiche di un'attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime | Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale |
| Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale |
Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale | |
Presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa | Conferma di ricevimento della dichiarazione | |
Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti | Conferma di ricevimento della notifica | |
Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | |
Notifica del fornitore di servizi di intermediazione dei dati | Conferma di ricevimento della notifica | |
Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione | Conferma della registrazione |
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