keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 2 Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
- 2 Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 74
- titolare 19
- richiesta 11
- presente 11
- utente 11
- norma 11
- disposizione 10
- dell’articolo 10
- banca 9
- richiesti 9
- europea 9
- centrale 9
- potenziale 9
- modo 8
- l’ 8
- ente_pubblico 8
- caso 8
- dell’unione 7
- specifica 6
- organismo 6
- modalità 6
- capo 5
- personali 5
- ue / 5
- prodotto_connesso 5
- all’ 5
- qualora 5
- durata 5
- paragrafo 4
- all’articolo 4
- enti 4
- pubblici 4
- terzi 4
- necessità 4
- contratto 4
- volume 4
- eccezionale 4
- segreti 4
- indebito 4
- stabilito 4
- pubblico 4
- commerciali 4
- presentata 4
- saranno 4
- utilizzare 4
- ritardo 4
- servizio_correlato 4
- finalità 3
- prevede 3
- fine 3
Articolo 3
Obbligo di rendere accessibili all’ utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
1. I prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all’ utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto.
2. Prima di concludere un contratto di acquisto, locazione o noleggio di un prodotto_connesso, il venditore, il locatore o il noleggiante, che può essere il fabbricante, fornisce all’ utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile:
a) | il tipo, il formato e il volume stimato di dati del prodotto che il prodotto_connesso può generare; |
b) | se il prodotto_connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale; |
c) | se il prodotto_connesso è in grado di archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, compresa, se del caso, la durata prevista della conservazione; |
d) | il modo in cui l’ utente può accedere a tali dati, reperirli o, se del caso, cancellarli, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d’uso e la qualità del servizio. |
3. Prima di concludere un contratto di fornitura di un servizio_correlato, il fornitore di tale servizio_correlato fornisce all’ utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile:
a) | la natura, il volume stimato e la frequenza di raccolta dei dati del prodotto che il potenziale titolare dei dati dovrebbe ottenere e, se del caso, le modalità con cui l’ utente può accedere a tali dati o reperirli, comprese le modalità di archiviazione dei dati del potenziale titolare dei dati e la durata della loro conservazione; |
b) | la natura e il volume stimato dei dati di un servizio_correlato che saranno generati, nonché le modalità con cui l’ utente può accedere a tali dati o reperirli, comprese le modalità di archiviazione dei dati del potenziale titolare dei dati e la durata della conservazione; |
c) | se il potenziale titolare dei dati prevede di utilizzare esso stesso i dati prontamente disponibili e le finalità per le quali tali dati saranno utilizzati e se intende consentire a uno o più terzi di utilizzare i dati per le finalità concordate con l’ utente; |
d) | l’identità del potenziale titolare dei dati, ad esempio il suo nome commerciale e l’indirizzo geografico al quale è stabilito e, se del caso, di altre parti coinvolte nel trattamento dei dati; |
e) | i mezzi di comunicazione che consentono di contattare rapidamente il potenziale titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest’ultimo; |
f) | il modo in cui l’ utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi e, se del caso, porre fine alla condivisione dei dati; |
g) | il diritto dell’ utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37; |
h) | se un potenziale titolare dei dati è il detentore di segreti commerciali contenuti nei dati accessibili dal prodotto_connesso o generati nel corso della fornitura di un servizio_correlato e, qualora il potenziale titolare dei dati non sia il detentore di segreti commerciali, l’identità del detentore del segreto_commerciale; |
i) | la durata del contratto tra l’ utente e il potenziale titolare dei dati, nonché le modalità per risolvere tale contratto. |
Articolo 17
Richieste di messa a disposizione di dati
1. Se richiede dati a norma dell’articolo 14, un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione:
a) | specifica i dati richiesti, compresi i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati; |
b) | dimostra che sono soddisfatte le condizioni necessarie perché sussista una necessità eccezionale di cui all’articolo 15 al cui fine sono richiesti i dati; |
c) | spiega la finalità della richiesta, l’utilizzo previsto dei dati richiesti, compreso, se del caso, da parte di un terzo in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la durata di tale utilizzo e, se pertinente, le modalità con cui il trattamento dei dati personali risponderà alla necessità eccezionale; |
d) | specifica, se possibile, quando si prevede che i dati siano cancellati da tutte le parti che vi hanno accesso; |
e) | giustifica la scelta del titolare dei dati cui è rivolta la richiesta; |
f) | specifica gli eventuali altri enti pubblici, o la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione e i terzi con i quali si prevede che saranno condivisi i dati richiesti; |
g) | qualora siano richiesti dati personali, specifica le misure tecniche e organizzative necessarie e proporzionate per attuare i principi di protezione dei dati e le garanzie necessarie, quali la pseudonimizzazione, come anche la possibilità o meno, per il titolare dei dati, di applicare l’anonimizzazione prima di mettere i dati a disposizione; |
h) | indica la disposizione legislativa che attribuisce all’ ente_pubblico richiedente, alla Commissione, alla Banca centrale europea o all’organismo dell’Unione lo specifico compito svolto nell’interesse pubblico pertinente per la richiesta dei dati; |
i) | specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione e il termine di cui all’articolo 18, paragrafo 2, entro il quale il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta; |
j) | si adopera al meglio per evitare che il soddisfacimento della richiesta di dati comporti la responsabilità del titolare dei dati per violazione del diritto dell’Unione o nazionale. |
2. Una richiesta di dati presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo:
a) | è presentata per iscritto ed espressa in un linguaggio chiaro, conciso e semplice, comprensibile per il titolare dei dati; |
b) | è specifica per quanto riguarda il tipo di dati richiesti e corrisponde ai dati su cui il titolare dei dati ha il controllo al momento della richiesta; |
c) | è proporzionata alla necessità eccezionale e debitamente giustificata, per quanto riguarda la granularità e il volume dei dati richiesti e la frequenza di accesso ai dati richiesti; |
d) | rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, impegnandosi a rispettare la tutela dei segreti commerciali in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, e tenendo conto dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati; |
e) | riguarda dati non personali e, solo nel caso in cui sia dimostrato che ciò è insufficiente a rispondere alla necessità eccezionale di usare i dati, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), richiede dati personali in forma pseudominizzata e istituisce le misure tecniche e organizzative che saranno adottate per proteggere i dati; |
f) | informa il titolare dei dati delle sanzioni che l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37 impone a norma dell’articolo 40 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta; |
g) | qualora sia presentata da un ente_pubblico, è trasmessa al coordinatore dei dati, di cui all’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito l’ ente_pubblico richiedente, che mette la richiesta a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo, a meno che ritenga che tale pubblicazione costituirebbe un rischio per la sicurezza pubblica; |
h) | qualora la richiesta sia presentata dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e da un organismo dell’Unione è resa disponibile al pubblico online senza indebito ritardo; |
i) | qualora siano richiesti dati personali, è notificata senza indebito ritardo all’autorità di controllo responsabile di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nello Stato membro in cui l’ ente_pubblico è stabilito. |
La Banca centrale europea e gli organismi_dell’Unione informano la Commissione delle loro richieste
3. Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione non mette i dati ottenuti a norma del presente capo a disposizione per il riutilizzo ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/868 o dell’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/1024. Il regolamento (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 non si applicano ai dati detenuti da enti pubblici ottenuti a norma del presente capo.
4. Il paragrafo 3 del presente articolo non preclude a un ente_pubblico, o alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione al fine di svolgere i compiti di cui all’articolo 15, secondo quanto specificato nella richiesta a norma del paragrafo 1, lettera f ) del presente articolo, o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia delegato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Gli obblighi incombenti agli enti pubblici a norma dell’articolo 19, in particolare le garanzie tese a preservare la riservatezza dei segreti commerciali, si applicano anche a detti terzi. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente_pubblico o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ne informa senza indebito ritardo il titolare dei dati che li ha trasmessi.
5. Se ritiene che i suoi diritti di cui al presente capo siano stati violati dalla trasmissione o dalla messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito.
6. La Commissione elabora un modello per le richieste a norma del presente articolo.
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