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Articolo 13

Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa

1.   Una clausola contrattuale riguardante l’accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un’ impresa a un’altra impresa non è vincolante per quest’ultima impresa se tale clausola è abusiva.

2.   Una clausola contrattuale che riproduce le disposizioni obbligatorie del diritto dell’Unione, oppure le disposizioni del diritto dell’Unione che si applicherebbero se le clausole contrattuali non disciplinassero la materia, non è ritenuta abusiva.

3.   Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

4.   In particolare, una clausola contrattuale è abusiva ai fini del paragrafo 3 se ha per oggetto o effetto di:

a)

escludere o limitare la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di atti intenzionali o negligenza grave;

b)

escludere i mezzi di ricorso a disposizione della parte alla quale la clausola è stata imposta unilateralmente in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di violazione di tali obblighi;

c)

conferire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola il diritto esclusivo di determinare se i dati forniti sono conformi al contratto o di interpretare una qualsiasi clausola del contratto.

5.   Si presume che una clausola contrattuale sia abusiva ai fini del paragrafo 3 se ha per oggetto o effetto di:

a)

limitare in modo inappropriato i mezzi di ricorso in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità in caso di violazione di tali obblighi, oppure estendere la responsabilità dell’ impresa cui è stata imposta unilateralmente la clausola;

b)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di accedere ai dati dell’altra parte contraente e di utilizzarli in modo tale da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell’altra parte contraente, in particolare quando tali dati contengano dati sensibili sotto il profilo commerciale o sono protetti da segreti commerciali o da diritti di proprietà intellettuale;

c)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di utilizzare i dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto, o limitare l’utilizzo di tali dati in misura tale da privare tale parte del diritto di utilizzare, acquisire o controllare tali dati, di accedervi o di sfruttarne il valore in modo adeguato;

d)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di recedere dall’accordo entro un termine ragionevole;

e)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di ottenere una copia dei dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto o entro un termine ragionevole dopo la risoluzione dello stesso;

f)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di risolvere il contratto con un preavviso irragionevolmente breve, tenendo conto di qualsiasi ragionevole possibilità dell’altra parte contraente di passare a un servizio alternativo e comparabile e del danno finanziario causato da tale risoluzione, salvo quando sussistano gravi motivi;

g)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di modificare sostanzialmente il prezzo specificato nel contratto o qualsiasi altra condizione sostanziale relativa alla natura, al formato, alla qualità o alla quantità dei dati da condividere, qualora non sia specificato nel contratto alcun motivo valido e alcun diritto dell’altra parte di risolvere il contratto nel caso di una tale modifica.

La lettera g) del primo comma non pregiudica le clausole con le quali la parte che ha imposto unilateralmente la clausola si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto a durata indeterminata, a condizione che il contratto specifichi un motivo valido per tali modifiche unilaterali, che la parte che ha imposto unilateralmente la clausola sia tenuta ad avvisare l’altra parte contraente con un preavviso ragionevole di ogni modifica prevista, e che l’altra parte contraente sia libera di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo nel caso di una modifica.

6.   Si considera imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo la clausola stata inserita da una parte contraente senza che l’altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. La parte contraente che ha inserito la clausola contrattuale ha l’onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente. La parte contraente che ha inserito la clausola contrattuale controversa non può invocare il carattere abusivo della clausola contrattuale.

7.   Se la clausola contrattuale abusiva è scindibile dalle altre clausole contrattuali, le clausole rimanenti hanno carattere vincolante.

8.   Il presente articolo non si applica alle clausole contrattuali che definiscono l’oggetto principale del contratto né all’adeguatezza del prezzo rispetto ai dati forniti in cambio.

9.   Le parti di un contratto contemplato dal paragrafo 1 non escludono l’applicazione del presente articolo, non vi derogano né ne modificano gli effetti.

CAPO V

METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

Articolo 21

Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici

1.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo:

a)

con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche compatibili con la finalità per la quale i dati sono stati richiesti; o

b)

con istituti nazionali di statistica ed Eurostat per la produzione di statistiche ufficiali.

2.   Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza fini di lucro o nell’ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell’Unione o nazionale. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un’influenza significativa che è probabile possa comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

3.   Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo rispettano gli stessi obblighi applicabili agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o agli organismi_dell’Unione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 19.

4.   Nonostante l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo possono conservare i dati ricevuti per la finalità per la quale sono stati richiesti per un periodo massimo di sei mesi dalla loro cancellazione da parte degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione.

5.   Se intende trasmettere o mettere a disposizione dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione informa in merito, senza indebito ritardo, il titolare dei dati che li ha trasmessi, indicando l’identità e i dati di contatto dell’organizzazione o della persona che riceve i dati, le finalità della trasmissione o della messa a disposizione dei dati, il periodo per il quale i dati devono essere utilizzati e le misure tecniche e organizzative di protezione adottate, compresi i casi in cui si tratta di dati personali o segreti commerciali. Se è in disaccordo con la trasmissione o la messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 25

Clausole contrattuali relative al passaggio

1.   I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro o, se del caso, a un’ infrastruttura_TIC_locale sono chiaramente definiti in un contratto scritto. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette il contratto a disposizione del cliente prima della firma del contratto in modo da consentire al cliente di conservare e riprodurre il contratto.

2.   Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, il contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende almeno i seguenti elementi:

a)

clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, e le risorse_digitali esportabili in un’ infrastruttura_TIC_locale, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni di calendario da far partire dopo il termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), durante il quale il contratto di servizio resta applicabile e il fornitore di servizi di trattamento dei dati:

i)

fornisce un’assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio;

ii)

agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e prosegue la fornitura delle funzioni o dei rispettivi servizi nell’ambito del contratto;

iii)

fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine;

iv)

garantisce il mantenimento di un elevato livello di sicurezza durante l’intero processo di passaggio, in particolare la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento e la continuità della sicurezza dei dati durante il periodo di conservazione di cui alla lettera g), in conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

b)

l’obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere la strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, anche fornendo tutte le informazioni pertinenti;

c)

una clausola in cui si specifica che il contratto si considera risolto e che la risoluzione è notificata al cliente in uno dei seguenti casi:

i)

ove applicabile, una volta completato con successo il processo di passaggio;

ii)

alla fine del termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), nel caso in cui il cliente non desideri passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali al momento della cessazione del servizio;

d)

un termine massimo di preavviso per l’avvio del processo di passaggio, non superiore a due mesi;

e)

un’indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse_digitali che possono essere trasferite durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati esportabili;

f)

un’indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che devono essere esentate dai dati esportabili di cui alla lettera e) del presente paragrafo qualora esista un di rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore; a condizione che tali esenzioni non ostacolino o ritardino il processo di passaggio di cui all’articolo 23;

g)

un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi di trattamento dei dati, conformemente alla lettera a) del presente paragrafo e al paragrafo 4;

h)

una clausola che garantisce la completa cancellazione di tutti i dati e a risorse_digitali esportabili generati direttamente dal cliente, o che lo riguardano direttamente, dopo la scadenza del periodo di cui alla lettera g) o dopo la scadenza di un periodo alternativo concordato che sia successiva alla data di scadenza del periodo di conservazione di cui alla lettera g), a condizione che il processo di passaggio sia stato completato con successo;

i)

le tariffe di passaggio che possono essere imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati a norma dell’articolo 29.

3.   Il contratto, di cui al paragrafo 1, include le clausole in virtù delle quali il cliente può notificare al fornitore di servizi di trattamento dei dati la sua decisione di eseguire una o più delle azioni seguenti al termine del periodo di preavviso massimo, di cui al paragrafo 2, lettera d):

a)

passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, nel qual caso il cliente fornisce le informazioni necessarie su tale fornitore;

b)

passare a un’ infrastruttura_TIC_locale;

c)

cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali.

4.   Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio massimo obbligatorio di cui al paragrafo 2, lettera a), il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro 14 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, motiva debitamente l’impossibilità tecnica e indica un periodo transitorio alternativo, che non supera i sette mesi. In conformità del paragrafo 1, la continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, il contratto di cui al paragrafo 1, include clausole che conferiscono al cliente il diritto di prorogare il periodo transitorio una volta, per un periodo che il cliente considera più appropriato per i propri fini.

Articolo 29

Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

1.   A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori.

2.   A decorrere dall’11 gennaio 2024 e fino al 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre al cliente tariffe di passaggio ridotte per il passaggio ad altri fornitori.

3.   Le tariffe di passaggio ridotte di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.

4.   Prima di stipulare un contratto con un cliente, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono al potenziale cliente informazioni chiare sulle spese standard di servizio e sulle sanzioni che potrebbero essere imposte in caso di risoluzione anticipata, nonché sulle tariffe di passaggio ridotte, che potrebbero essere applicate durante il periodo di cui al paragrafo 2.

5.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono informazioni a un cliente sui servizi di trattamento dei dati che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell’architettura dei dati, delle risorse_digitali o dei servizi.

6.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono le informazioni, di cui al paragrafo 4 e 5, a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento istituendo un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato al fine di garantire che l’abolizione e la riduzione delle tariffe di passaggio, a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sia conseguita entro i termini di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 31

Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati

1.   Gli obblighi di cui all’articolo 23, lettera d), all’articolo 29 e all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati le cui caratteristiche principali siano state per la maggior parte personalizzate al fine di soddisfare le esigenze specifiche di un singolo cliente, o i cui componenti siano stati tutti sviluppati per le finalità di un singolo cliente, e qualora tali servizi di trattamento dei dati non siano offerti su vasta scala commerciale tramite il catalogo di servizi del fornitore di servizi di trattamento dei dati.

2.   Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo.

3.   Prima della conclusione di un contratto sulla fornitura dei servizi di trattamento dei dati di cui al presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il potenziale cliente degli obblighi del presente capo che non si applicano.

CAPO VII

ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

Articolo 45

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’11 gennaio 2024.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, e dell’articolo 33, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


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