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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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Articolo 7

Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa

1.   Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati generati dall’uso di prodotti connessi fabbricati o progettati da una micro impresa o da una piccola impresa o di servizi correlati forniti dalle medesime, a condizione che tali imprese non abbiano un’ impresa associata o un’ impresa collegata, a norma dell’articolo 3 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/EC, che non è qualificata come micro impresa o piccola impresa, e qualora alla micro impresa e alla piccola impresa siano affidate in subappalto la fabbricazione o la progettazione di un prodotto o la fornitura di un servizio_correlato.

Lo stesso si applica ai dati generati dall’uso di prodotti connessi fabbricati, o di servizi correlati forniti, da un’ impresa qualificata come media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/EC da meno di un anno e ai prodotti connessi per un anno dopo la data in cui sono stati immessi sul mercato da una media impresa.

2.   Qualsiasi clausola contrattuale che, a danno dell’ utente, escluda l’applicazione dei diritti dell’ utente a norma del presente capo, deroghi agli stessi o ne modifichi gli effetti non è vincolante per l’ utente.

CAPO III

OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE

Articolo 11

Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

1.   Un titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti e la cifratura, per impedire l’accesso non autorizzato ai dati, meta dati compresi, e garantire il rispetto degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non creano discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolano il diritto dell’ utente di ottenere una copia, reperire, utilizzare o accedere ai dati o fornire dati a terzi a norma dell’articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata ai sensi del diritto dell’Unione. Gli utenti, i terzi e altri destinatari dei dati non modificano né rimuovono dette misure tecniche di protezione, salvo accordo con il titolare dei dati.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, il terzo o il destinatario dei dati adempie, senza indebito ritardo, alle richieste del titolare dei dati e, se del caso e qualora non si tratti della stessa persona, del detentore del segreto_commerciale, oppure dell’ utente di:

a)

cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati e le loro eventuali copie;

b)

porre fine alla produzione, all’offerta o all’ immissione_sul_mercato o all’uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute mediante tali dati, o all’importazione, all’esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, e a distruggere le merci costituenti violazione, qualora sussista un grave rischio che l’uso illecito di tali dati causi un danno significativo al titolare dei dati, al detentore del segreto_commerciale o all’ utente oppure qualora una tale misura non sarebbe sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati, del detentore del segreto_commerciale o dell’ utente;

c)

informare l’ utente dell’uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all’uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati;

d)

compensare la parte lesa dall’uso improprio o dalla divulgazione di tali dati utilizzati o cui si ha avuto accesso in modo illecito.

3.   Il paragrafo 2 si applica qualora un terzo o un destinatario dei dati :

a)

al fine di ottenere dati , abbia fornito a un titolare dei dati informazioni false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati;

b)

abbia utilizzato i dati messi a disposizione per scopi non autorizzati, compreso lo sviluppo di un prodotto_connesso concorrente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera e);

c)

abbia comunicato illecitamente i dati a terzi;

d)

non abbia mantenuto le misure tecniche e organizzative concordate a norma dell’articolo 5, paragrafo 9; o

e)

abbia modificato o rimosso le misure tecniche di protezioni applicate dal titolare dei dati, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, senza l’accordo del titolare dei dati.

4.   Il paragrafo 2 si applica altresì qualora un utente modifichi o rimuova le misure tecniche di protezione applicate dal titolare dei dati oppure non mantenga le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente in accordo con il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, con il detentore del segreto_commerciale al fine di preservare i segreti commerciali, nonché riguardo a qualsiasi terzo che riceva i dati dall’ utente mediante una procedura d’infrazione del presente regolamento.

5.   Qualora il destinatario dei dati violi l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), gli utenti hanno gli stessi diritti dei titolari dei dati a norma del presente articolo.

Articolo 12

Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati ai sensi del diritto dell’Unione a mettere a disposizione i dati

1.   Il presente capo si applica nei casi in cui, nei rapporti tra imprese, il titolare dei dati è tenuto, ai sensi dell’articolo 5 o del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale applicabile adottata in conformità del diritto dell’Unione, a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati.

2.   Una clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell’ utente, escluda l’applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti non è vincolante per tale parte.

CAPO IV

CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE


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