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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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2023/2854 IT cercato: 'l’abolizione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index l’abolizione:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

    CAPO III
    OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE

    CAPO IV
    CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE

    CAPO V
    METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

    CAPO VI
    PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
  • 1 Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

  • CAPO VII
    ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

    CAPO VIII
    INTEROPERABILITÀ

    CAPO IX
    ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

    CAPO X
    DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE

    CAPO XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 1 Articolo 49 Valutazione e riesame
  • Articolo 50 Entrata in vigore e applicazione


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Articolo 29

Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

1.   A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori.

2.   A decorrere dall’11 gennaio 2024 e fino al 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre al cliente tariffe di passaggio ridotte per il passaggio ad altri fornitori.

3.   Le tariffe di passaggio ridotte di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.

4.   Prima di stipulare un contratto con un cliente, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono al potenziale cliente informazioni chiare sulle spese standard di servizio e sulle sanzioni che potrebbero essere imposte in caso di risoluzione anticipata, nonché sulle tariffe di passaggio ridotte, che potrebbero essere applicate durante il periodo di cui al paragrafo 2.

5.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono informazioni a un cliente sui servizi di trattamento dei dati che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell’architettura dei dati, delle risorse_digitali o dei servizi.

6.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono le informazioni, di cui al paragrafo 4 e 5, a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento istituendo un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato al fine di garantire che l’abolizione e la riduzione delle tariffe di passaggio, a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sia conseguita entro i termini di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 49

Valutazione e riesame

1.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sugli elementi seguenti:

a)

le situazioni da considerare necessità eccezionali ai fini dell’articolo 15 del presente regolamento e dell’applicazione pratica del capo V del presente regolamento, in particolare l’esperienza nell’applicazione del capo V del presente regolamento da parte di enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e organismi_dell’Unione; numero ed esito dei procedimenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, in merito all’applicazione del capo V del presente regolamento, come comunicato dalle autorità competenti; impatto di altri obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali ai fini del soddisfacimento delle richieste di accesso a informazioni; impatto dei meccanismi volontari di condivisione dei dati, ad esempio quelli messi in atto dalle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute a norma del regolamento (UE) 2022/868, sul conseguimento degli obiettivi del capo V del presente regolamento, e ruolo dei dati personali nel contesto dell’articolo 15 del presente regolamento, compresa l’evoluzione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata;

b)

l’impatto del presente regolamento sull’uso dei dati nell’economia, anche per quanto riguarda l’innovazione in materia di dati, le prassi di monetizzazione dei dati e i servizi di intermediazione dei dati, nonché la condivisione dei dati nel quadro degli spazi comuni europei di dati;

c)

l’accessibilità e uso di diverse categorie e tipi di dati;

d)

l’esclusione di determinate categorie di imprese dal ruolo di beneficiario a norma dell’articolo 5;

e)

l’assenza di qualsiasi impatto sui diritti di proprietà intellettuale;

f)

l’impatto sui segreti commerciali, anche per quanto riguarda la protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, e impatto del meccanismo che consente al titolare dei dati di respingere la richiesta dell’ utente a norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11, tenendo conto, nella misura del possibile, di qualsiasi revisione della direttiva (UE) 2016/943;

g)

se l’elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all’articolo 13 sia aggiornato alla luce delle nuove pratiche commerciali e del rapido ritmo dell’innovazione del mercato;

h)

le modifiche delle pratiche contrattuali dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, e se tali modifiche comportino un sufficiente rispetto dell’articolo 25;

i)

la diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati per il processo di passaggio, in linea con l’abolizione graduale delle tariffe di passaggio a norma dell’articolo 29;

j)

l’interazione del presente regolamento con altri atti giuridici dell’Unione rilevanti per l’economia dei dati;

k)

la prevenzione dell’accesso governativo illecito a dati non personali;

l)

l’efficacia del regime di esecuzione richiesto a norma dell’articolo 37;

m)

l’impatto del presente regolamento sulle PMI, sulla loro capacità di innovare e sulla disponibilità di servizi di trattamento dei dati per gli utenti dell’Unione, sull’onere che comporta il rispetto dei nuovi obblighi.

2.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Tale valutazione esamina l’impatto degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la diversità dei servizi di trattamento dei dati offerti all’interno dell’Unione, ponendo l’accento sulle PMI fornitrici.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.


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