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Articolo 22

Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera

1.   Gli enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e gli organismi_dell’Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell’attuazione coerente del presente capo.

2.   Tutti i dati scambiati nell’ambito dell’assistenza richiesta e fornita a norma del paragrafo 1 non sono utilizzati in maniera incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti.

3.   Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, l’ ente_pubblico lo notifica preventivamente all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37 in tale Stato membro. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e dagli organismi_dell’Unione. La richiesta è esaminata dall’autorità competente dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.

4.   Dopo aver esaminato la richiesta alla luce dei requisiti di cui all’articolo 17, la pertinente autorità competente intraprende senza indebito ritardo una delle azioni seguenti:

a)

trasmette la richiesta al titolare dei dati e, se del caso, informa l’ ente_pubblico richiedente, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione dell’eventuale necessità di cooperare con gli enti pubblici dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati al fine di ridurre l’onere amministrativo del titolare dei dati relativo al soddisfacimento della richiesta.;

b)

respinge la richiesta per motivi debitamente giustificati, conformemente al presente capo;

L’ ente_pubblico richiedente, la Commissione, la Banca centrale europea e l’organismo dell’Unione tengono conto del parere e dei motivi della pertinente autorità competente, ai sensi del primo comma, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, come ripresentare la richiesta, se del caso.

CAPO VI

PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 44

Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo

1.   Restano impregiudicati gli obblighi specifici per la messa a disposizione dei dati tra imprese, tra imprese e consumatori e, in via eccezionale, tra imprese e organismi pubblici contenuti in atti giuridici dell’Unione entrati in vigore il o anteriormente all’11 gennaio 2024 e in atti delegati o di esecuzione basati su tali atti giuridici.

2.   Il presente regolamento non pregiudica la normativa dell’Unione che, alla luce delle esigenze di un settore, di uno spazio comune europeo di dati o di un ambito di interesse comune, specifica ulteriori requisiti, in particolare per quanto riguarda:

a)

gli aspetti tecnici dell’accesso ai dati;

b)

le limitazioni ai diritti dei titolari dei dati di accedere a determinati dati forniti dagli utenti o di utilizzarli;

c)

gli aspetti che vanno al di là dell’accesso ai dati e del relativo utilizzo.

3.   Il presente regolamento, ad eccezione del capo V, non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale che dispongono l’accesso ai dati e ne autorizzano l’uso a fini di ricerca scientifica.

Articolo 49

Valutazione e riesame

1.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sugli elementi seguenti:

a)

le situazioni da considerare necessità eccezionali ai fini dell’articolo 15 del presente regolamento e dell’applicazione pratica del capo V del presente regolamento, in particolare l’esperienza nell’applicazione del capo V del presente regolamento da parte di enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e organismi_dell’Unione; numero ed esito dei procedimenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, in merito all’applicazione del capo V del presente regolamento, come comunicato dalle autorità competenti; impatto di altri obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali ai fini del soddisfacimento delle richieste di accesso a informazioni; impatto dei meccanismi volontari di condivisione dei dati, ad esempio quelli messi in atto dalle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute a norma del regolamento (UE) 2022/868, sul conseguimento degli obiettivi del capo V del presente regolamento, e ruolo dei dati personali nel contesto dell’articolo 15 del presente regolamento, compresa l’evoluzione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata;

b)

l’impatto del presente regolamento sull’uso dei dati nell’economia, anche per quanto riguarda l’innovazione in materia di dati, le prassi di monetizzazione dei dati e i servizi di intermediazione dei dati, nonché la condivisione dei dati nel quadro degli spazi comuni europei di dati;

c)

l’accessibilità e uso di diverse categorie e tipi di dati;

d)

l’esclusione di determinate categorie di imprese dal ruolo di beneficiario a norma dell’articolo 5;

e)

l’assenza di qualsiasi impatto sui diritti di proprietà intellettuale;

f)

l’impatto sui segreti commerciali, anche per quanto riguarda la protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, e impatto del meccanismo che consente al titolare dei dati di respingere la richiesta dell’ utente a norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11, tenendo conto, nella misura del possibile, di qualsiasi revisione della direttiva (UE) 2016/943;

g)

se l’elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all’articolo 13 sia aggiornato alla luce delle nuove pratiche commerciali e del rapido ritmo dell’innovazione del mercato;

h)

le modifiche delle pratiche contrattuali dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, e se tali modifiche comportino un sufficiente rispetto dell’articolo 25;

i)

la diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati per il processo di passaggio, in linea con l’abolizione graduale delle tariffe di passaggio a norma dell’articolo 29;

j)

l’interazione del presente regolamento con altri atti giuridici dell’Unione rilevanti per l’economia dei dati;

k)

la prevenzione dell’accesso governativo illecito a dati non personali;

l)

l’efficacia del regime di esecuzione richiesto a norma dell’articolo 37;

m)

l’impatto del presente regolamento sulle PMI, sulla loro capacità di innovare e sulla disponibilità di servizi di trattamento dei dati per gli utenti dell’Unione, sull’onere che comporta il rispetto dei nuovi obblighi.

2.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Tale valutazione esamina l’impatto degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la diversità dei servizi di trattamento dei dati offerti all’interno dell’Unione, ponendo l’accento sulle PMI fornitrici.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.


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