search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 IT cercato: 'conferito' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index conferito:


whereas conferito:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 386

 

Articolo 29

Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

1.   A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori.

2.   A decorrere dall’11 gennaio 2024 e fino al 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre al cliente tariffe di passaggio ridotte per il passaggio ad altri fornitori.

3.   Le tariffe di passaggio ridotte di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.

4.   Prima di stipulare un contratto con un cliente, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono al potenziale cliente informazioni chiare sulle spese standard di servizio e sulle sanzioni che potrebbero essere imposte in caso di risoluzione anticipata, nonché sulle tariffe di passaggio ridotte, che potrebbero essere applicate durante il periodo di cui al paragrafo 2.

5.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono informazioni a un cliente sui servizi di trattamento dei dati che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell’architettura dei dati, delle risorse_digitali o dei servizi.

6.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono le informazioni, di cui al paragrafo 4 e 5, a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento istituendo un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato al fine di garantire che l’abolizione e la riduzione delle tariffe di passaggio, a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sia conseguita entro i termini di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 33

Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati

1.   Per facilitare l’ interoperabilità dei dati , dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati, che costituiscono quadri interoperabili per scopi specifici, settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile, i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti rispettano i requisiti essenziali seguenti:

a)

il contenuto degli insiemi di dati, le restrizioni all’uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l’incertezza dei dati sono descritti, se del caso in un formato leggibile da dispositivo automatico, in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;

b)

le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, se disponibili, sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;

c)

i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d’uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l’accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo, in download in blocco o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico, qualora tecnicamente fattibile e non di ostacolo al buon funzionamento del prodotto_connesso;

d)

se del caso, sono forniti i mezzi per consentire l’ interoperabilità degli strumenti concepiti per automatizzare l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati, ad esempio i contratti intelligenti.

Tali requisiti possono avere carattere generico o riguardare settori specifici, tenendo pienamente conto dell’interrelazione con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione ai requisiti che, per loro natura, non sono in grado di produrre l’effetto atteso a meno che non siano ulteriormente specificati in atti giuridici vincolanti dell’Unione e al fine di riflettere adeguatamente gli sviluppi tecnologici e di mercato.

La Commissione, quando adotta atti delegati, tiene conto dei pareri dell’EDIB conformemente all’articolo 42, lettera c), punto iii).

3.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

4.   Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni che contemplino uno o tutti i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma_armonizzata che soddisfi i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e:

i)

la richiesta non è stata accettata;

ii)

le norme armonizzate che rispondono a tale richiesta non sono ultimati entro una determinata scadenza a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; oppure

iii)

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b)

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplino i requisiti essenziali pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

6.   Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei pareri del EDIB e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

8.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le specifiche_comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche_comuni o parti di esse.

9.   Qualora una norma_armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione ai fini della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma_armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Qualora il riferimento di una norma_armonizzata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali contemplati da tali norme armonizzate.

10.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

11.   La Commissione può adottare orientamenti, tenendo conto della proposta dell’EDIB conformemente all’articolo 30, lettera h), del regolamento (UE) 2022/868, che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati.

Articolo 45

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’11 gennaio 2024.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, e dell’articolo 33, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


whereas









keyboard_arrow_down