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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

    CAPO III
    OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
  • 1 Articolo 8 Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
  • 1 Articolo 9 Compenso per la messa a disposizione dei dati

  • CAPO IV
    CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE

    CAPO V
    METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

    CAPO VI
    PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI

    CAPO VII
    ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

    CAPO VIII
    INTEROPERABILITÀ

    CAPO IX
    ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

    CAPO X
    DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE

    CAPO XI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 8

Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati

1.   Il titolare dei dati che, nel quadro di relazioni tra imprese, è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell’articolo 5 o a norma di normative dell’Unione o nazionali applicabili adottate in conformità del diritto dell’Unione, concorda con il destinatario dei dati le modalità della messa a disposizione dei dati e lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e in modo trasparente conformemente al presente capo e del capo IV.

2.   Una clausola contrattuale concernente l’accesso ai dati e l’utilizzo degli stessi o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non è vincolante se costituisce una clausola contrattuale abusiva ai sensi dell’articolo 13 o se, a danno dell’ utente, esclude l’applicazione dei diritti dell’ utente di cui al capo II, deroga agli stessi o ne modifica l’effetto.

3.   Al momento della messa a disposizione dei dati e in relazione alle modalità di tale messa a disposizione, il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ritenga discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, il titolare dei dati fornisce senza indebito ritardo al destinatario dei dati, su richiesta motivata di quest’ultimo, informazioni che dimostrino che non vi è stata discriminazione.

4.   Il titolare dei dati non mette i dati a disposizione di un destinatario dei dati, anche su base esclusiva, salvo se invitato a farlo dall’ utente a norma del capo II.

5.   I titolari dei dati e i destinatari dei dati non sono tenuti a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare la conformità alle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati o ai loro obblighi a norma del presente regolamento o di altre normative applicabili dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione.

6.   Salvo disposizione contraria del diritto dell’Unione, compreso l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo9, del presente regolamento, o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, l’obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali.

Articolo 9

Compenso per la messa a disposizione dei dati

1.   Il compenso concordato tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati nelle relazioni tra imprese è non discriminatorio e ragionevole e può includere un margine.

2.   Nel concordare il compenso, il titolare dei dati e il destinatario dei dati tengono conto in particolare:

a)

dei costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, compresi in particolare i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione per via elettronica e l’archiviazione;

b)

degli investimenti nella raccolta e nella produzione di dati, se applicabile, tenendo conto del fatto che altre parti abbiano contribuito o meno a ottenere, generare o raccogliere i dati in questione.

3.   Il compenso di cui al paragrafo 1 può dipendere altresì dal volume, dal formato e dalla natura dei dati.

4.   Se il destinatario dei dati è una PMI o un’organizzazione di ricerca senza fini di lucro e qualora tale destinatario dei dati non abbia imprese associate o collegate che non si qualificano come PMI, il compenso concordato non supera i costi di cui al paragrafo 2, lettera a).

5.   La Commissione adotta orientamenti sul calcolo del compenso ragionevole, tenendo conto del parere del comitato europeo per l’innovazione in materia di dati (EDIB) di cui all’articolo 42.

6.   Il presente articolo non osta a che altre normative dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione escludano il compenso per la messa a disposizione dei dati o prevedano un compenso inferiore.

7.   Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo del compenso in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di valutare se sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.


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