keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
- Articolo 4 Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio correlato
- Articolo 5 Diritto dell’utente di condividere i dati con terzi
- Articolo 6 Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’utente
- Articolo 7 Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa
- Articolo 8 Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
- Articolo 9 Compenso per la messa a disposizione dei dati
- Articolo 10 Risoluzione delle controversie
- Articolo 11 Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati
- Articolo 12 Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati ai sensi del diritto dell’Unione a mettere a disposizione i dati
- Articolo 13 Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa
- Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
- Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
- Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
- Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
- Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati
- Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
- Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
- Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
- Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
- Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
- Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici
- Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio
- Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
- Articolo 27 Obbligo di buona fede
- Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
- Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio
- Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio
- Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
- Articolo 32 Accesso governativo e trasferimento internazionali
- Articolo 33 Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati
- Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 35 Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 36 Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati
- Articolo 37 Autorità competenti e coordinatori dei dati
- Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo
- Articolo 39 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Articolo 40 Sanzioni
- Articolo 41 Clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard
- Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
- Articolo 43 Banche dati che contengono determinati dati
- Articolo 44 Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
- Articolo 45 Esercizio della delega
- Articolo 46 Procedura di comitato
- Articolo 47 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
- Articolo 48 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 49 Valutazione e riesame
- Articolo 50 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- controversie 24
- risoluzione 23
- dati 16
- parti 10
- organismo 9
- controversia 6
- destinatario 5
- condizioni 4
- decisione 4
- l’organismo 4
- organismi 4
- utente 4
- titolare 4
- presente 4
- conformità 4
- gli 4
- eque 3
- disposizione 3
- membro 3
- richiesta 3
- ragionevoli 3
- costi 3
- relative 3
- certificati 3
- dinanzi 3
- un 3
- relativamente 2
- questi 2
- spese 2
- favore 2
- risolva 2
- informazioni 2
- annuali 2
- clienti 2
- modo 2
- fornitori 2
- servizi 2
- trattamento 2
- relazioni 2
- dell’organismo 2
- seguenti: 2
- proprie 2
- decisioni 2
- dichiarazioni 2
- relazione 2
- comunicazioni 2
- possibilità 2
- giurisdizionale 2
- organo 2
- controverse 2
Articolo 10
Risoluzione delle controversie
1. Gli utenti, i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, per comporre le controversie ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 9, e dell’articolo 5, paragrafo 12, nonché le controversie relative all’adempimento, da parte del titolare dei dati, dell’obbligo di mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, nonché a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e a modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma del presente capo e del capo IV.
2. Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi utilizzati per determinare tali tariffe, prima che le parti interessate richiedano una decisione.
3. In caso di controversie deferite a un organismo di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore dell’ utente o del destinatario dei dati, il titolare dei dati sostiene tutti i costi stabiliti dall’organismo di risoluzione delle controversie e rimborsa all’ utente o al destinatario dei dati tutte le altre spese ragionevoli da questi sostenute relativamente alla risoluzione della controversia. Qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore del titolare dei dati, l’ utente o il destinatario dei dati non è tenuto a rimborsare costi o altre spese che il titolare dei dati ha sostenuto o deve sostenere relativamente alla risoluzione della controversia, a meno che l’organismo di risoluzione delle controversie ritenga che l’ utente o il destinatario dei dati abbia agito manifestamente in malafede.
4. I clienti e i fornitori di servizi di trattamento dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, in conformità degli articoli da 23 a 31.
5. Su richiesta dell’organismo di risoluzione delle controversie lo Stato membro in cui questi è stabilito certifica che l’organismo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a) | è imparziale e indipendente e adotterà le proprie decisioni conformemente a norme procedurali chiare, non discriminatorie ed eque; |
b) | dispone delle competenze necessarie, in particolare in relazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori, compreso il compenso, e alla messa a disposizione dei dati in modo trasparente, che consentono all’organismo di determinare efficacemente tali condizioni; |
c) | è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica; |
d) | è in grado di adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. |
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di risoluzione delle controversie certificati in conformità del paragrafo 5. La Commissione pubblica un elenco di tali organismi su un sito web dedicato e lo mantiene aggiornato.
7. Un organismo di risoluzione delle controversie rifiuta di dare seguito a una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organismo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.
8. Un organismo di risoluzione delle controversie concede alle parti la possibilità, entro un termine ragionevole, di esprimere il loro punto di vista sulle questioni che le parti hanno sottoposto a tale organismo. In tale contesto, ciascuna delle parti in causa trasmette alle parti le comunicazioni relative alla controversia presentate dall’altra parte e le eventuali dichiarazioni di esperti. Alle parti è data la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali comunicazioni e dichiarazioni.
9. Un organismo di risoluzione delle controversie adotta la sua decisione su una questione sottopostagli entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 4. Tale decisione è adottata per iscritto o su un supporto durevole ed è suffragata da una motivazione.
10. Gli organismi di risoluzione delle controversie redigono e rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Tali relazioni annuali contengono in particolare le informazioni generali seguenti:
a) | un’aggregazione dei risultati delle controversie; |
b) | il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie; |
c) | i motivi più comuni alla base delle controversie. |
11. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori prassi, un organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni nella relazione di cui al paragrafo 10 su come evitare o risolvere problemi.
12. La decisione dell’organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti solo se le parti hanno esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell’avvio del procedimento di risoluzione delle controversie.
13. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.
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