keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 11 Compiti dell'IICB
- 2 Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 27
- unione 20
- soggetti_dell 16
- articolo 13
- cibersicurezza 9
- servizi 9
- direttore 8
- approva 8
- livello 7
- proposta 7
- base 6
- iicb 6
- fine 5
- accordi 5
- presente 5
- gestione 5
- finanziario 4
- sensi 4
- annuale 4
- controlla 4
- regolamento 4
- pluriennale 3
- attività 3
- raccomandazioni 3
- entrate 3
- costi 3
- informazioni 3
- i 3
- compiti 3
- bilancio 3
- adotta 3
- adozione 3
- relative 3
- attuazione 3
- caso 3
- rischi 3
- allo 2
- finanziarie 2
- direttiva 2
- ue / 2
- linea 2
- tenendo 2
- paragrafo 2
- sicurezza 2
- catene 2
- approvvigionamento 2
- prestati 2
- gravi 2
- esso 2
- incidenti 2
Articolo 11
Compiti dell'IICB
Nell'esercizio delle sue responsabilità l'IICB, in particolare:
a) | fornisce orientamenti al direttore del CERT-UE; |
b) | controlla e vigila efficacemente sull'attuazione del presente regolamento e sostiene i soggetti_dell'Unione nel rafforzamento della loro cibersicurezza, anche, se del caso, richiedendo relazioni ad hoc ai soggetti_dell'Unione e al CERT-UE; |
c) | previa discussione strategica, adotta una strategia pluriennale per innalzare il livello di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione, valuta tale strategia periodicamente e comunque ogni cinque anni e, ove necessario, la modifica; |
d) | stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi per lo svolgimento di riesami inter pares volontari da parte di soggetti_dell'Unione, al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, garantendo che tali riesami inter pares siano condotti da esperti di cibersicurezza designati da un soggetto dell'Unione diverso da quello sottoposto al riesame e che la metodologia si basi sull'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555 e sia, se del caso, adattata ai soggetti_dell'Unione; |
e) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il programma di lavoro annuale del CERT-UE e ne controlla l'attuazione; |
f) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e ogni suo aggiornamento; |
g) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, la pianificazione finanziaria annuale delle entrate e delle spese, anche in materia di personale, per le attività del CERT-UE; |
h) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, le modalità degli accordi sul livello dei servizi; |
i) | esamina e approva la relazione annuale elaborata dal direttore del CERT-UE riguardante le attività del CERT-UE, nonché la gestione dei fondi da parte di quest'ultimo; |
j) | approva e controlla gli indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE stabiliti sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE; |
k) | approva gli accordi di cooperazione, gli accordi sul livello dei servizi o i contratti tra il CERT-UE e altri soggetti ai sensi dell'articolo 18; |
l) | adotta indirizzi e raccomandazioni sulla base di una proposta del CERT-UE conformemente all'articolo 14 e dà istruzione al CERT-UE di emanare, ritirare o modificare una proposta relativa a indirizzi o raccomandazioni, o un invito a intervenire; |
m) | istituisce gruppi di consulenza tecnica con compiti specifici per assistere l'IICB nel suo operato, approva il loro mandato e ne designa i rispettivi presidenti; |
n) | riceve e valuta i documenti e le relazioni presentati dai soggetti_dell'Unione a norma del presente regolamento, come le valutazioni di maturità della cibersicurezza; |
o) | facilita l'istituzione di un gruppo informale di responsabili locali della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, con il sostegno dell'ENISA, allo scopo di scambiare migliori pratiche e informazioni in relazione all'attuazione del presente regolamento; |
p) | tenendo conto delle informazioni sui rischi di cibersicurezza individuati e degli insegnamenti tratti dal CERT-UE, controlla l'adeguatezza degli accordi di interconnettività tra gli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione e fornisce consulenza su eventuali miglioramenti; |
q) | istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche al fine di sostenere, a livello operativo, la gestione coordinata degli incidenti gravi che colpiscono i soggetti_dell'Unione e al fine di contribuire allo scambio regolare di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'impatto e l'entità degli incidenti gravi e i possibili modi per attenuarne gli effetti; |
r) | coordina l'adozione dei piani individuali di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 2; |
s) | adotta raccomandazioni relative alla sicurezza delle catene di approvvigionamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera m), tenendo conto dei risultati delle valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi di sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555 per sostenere i soggetti_dell'Unione nell'adozione di misure di gestione dei rischi di cibersicurezza efficaci e proporzionate. |
Articolo 16
Questioni finanziarie e relative al personale
1. Il CERT-UE è integrato nella struttura amministrativa di una direzione generale della Commissione al fine di beneficiare delle strutture di sostegno amministrativo, finanziario e contabile della Commissione, mantenendo nel contempo il suo status di prestatore di servizi interistituzionale autonomo per tutti i soggetti_dell'Unione. La Commissione informa l'IICB in merito alla collocazione amministrativa del CERT-UE e a eventuali cambiamenti al riguardo. La Commissione riesamina le disposizioni amministrative relative al CERT-UE periodicamente e in ogni caso prima della definizione di un quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312 TFUE, al fine di consentire l'adozione di misure adeguate. Il riesame include la possibilità di istituire il CERT-UE come organismo dell'Unione.
2. Per l'applicazione delle procedure amministrative e finanziarie, il direttore del CERT-UE agisce sotto l'autorità della Commissione e sotto la supervisione dell'IICB.
3. I compiti e le attività del CERT-UE, compresi i servizi da esso prestati ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3, 4, 5 e 7, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ai soggetti_dell'Unione rientranti nella rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa alla pubblica amministrazione europea, sono finanziati tramite una linea distinta del bilancio della Commissione. I posti riservati al CERT-UE sono specificati in una nota a piè di pagina della tabella dell'organico della Commissione.
4. I soggetti_dell'Unione diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo forniscono un contributo finanziario annuale al CERT-UE per coprire i servizi da esso prestati ai sensi dello stesso paragrafo. I contributi sono basati su orientamenti dati dall'IICB e concordati tra ciascun soggetto dell'Unione e il CERT-UE in accordi sul livello dei servizi. I contributi rappresentano una quota equa e proporzionata dei costi totali dei servizi forniti. Essi sono assegnati alla linea di bilancio distinta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, come entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
5. I costi dei servizi di cui all'articolo 13, paragrafo 6, sono a carico dei soggetti_dell'Unione che ricevono i servizi del CERT-UE. Le entrate sono destinate alle linee di bilancio che sostengono i costi.
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