keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 13 Missione e compiti del CERT-UE
- 1 Art. 15 Direttore del CERT-UE
- 4 Art. 18 Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 44
- unione 25
- servizi 18
- iicb 16
- soggetti_dell 16
- il 15
- informazioni 14
- cooperazione 13
- cibersicurezza 12
- articolo 11
- direttore 10
- accordi 10
- omologhi 9
- livello 9
- caso 9
- incidenti 8
- soggetti 7
- informatiche 6
- relazioni 6
- minacce 6
- catalogo 6
- rete 6
- partner 6
- soggetto 6
- approvazione 6
- vulnerabilità 5
- riservatezza 5
- attuazione 5
- materia 5
- compiti 4
- base 4
- cooperare 4
- casi 4
- stati 4
- assistenza 4
- ambiente 4
- presidente 4
- regolamento 4
- riguarda 4
- sostegno 4
- sensi 4
- diversi 4
- richiesta 3
- ue / 3
- sistemi 3
- paragrafo 3
- informativi 3
- csirt 3
- enisa 3
- informa 3
Articolo 13
Missione e compiti del CERT-UE
1. La missione del CERT-UE consiste nel contribuire alla sicurezza dell'ambiente TIC non riservato dei soggetti_dell'Unione fornendo loro consulenza in materia di cibersicurezza, aiutandoli a prevenire, rilevare, affrontare e attenuare gli incidenti e a rispondervi e riprendersi dagli stessi, e fungendo per tali soggetti da piattaforma per lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza e il coordinamento della risposta in caso di incidenti.
2. Il CERT-UE raccoglie, gestisce, analizza e condivide informazioni con i soggetti_dell'Unione sulle minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti riguardanti le infrastrutture TIC non riservate. Coordina le risposte agli incidenti a livello interistituzionale e a livello di soggetti_dell'Unione, anche assicurando o coordinando la prestazione di assistenza operativa specializzata.
3. Il CERT-UE svolge i seguenti compiti per assistere i soggetti_dell'Unione:
a) | li assiste nell'attuazione del presente regolamento e contribuisce al coordinamento della sua attuazione tramite le misure elencate all'articolo 14, paragrafo 1, o tramite relazioni ad hoc richieste dall'IICB; |
b) | offre servizi CSIRT standard per i soggetti_dell'Unione attraverso un pacchetto di servizi di cibersicurezza descritti nel proprio catalogo dei servizi («servizi di base»); |
c) | mantiene una rete di omologhi e partner a sostegno dei propri servizi, come indicato agli articoli 17 e 18; |
d) | richiama l'attenzione dell'IICB su ogni problema relativo all'attuazione del presente regolamento e all'attuazione degli indirizzi, delle raccomandazioni e degli inviti a intervenire; |
e) | sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, contribuisce alla consapevolezza situazionale informatica dell'Unione in stretta cooperazione con l'ENISA; |
f) | coordina la gestione_degli_incidenti gravi; |
g) | funge, per i soggetti_dell'Unione, da equivalente del coordinatore designato ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555; |
h) | fornisce, su richiesta di un soggetto dell'Unione, la scansione proattiva e non invasiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di tale soggetto dell'Unione. |
Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono condivise con l'IICB, la rete CSIRT e il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), ove applicabile e appropriato, e sono soggette ad adeguate condizioni di riservatezza.
4. Il CERT-UE può cooperare, conformemente all'articolo 17 o 18, a seconda dei casi, con le pertinenti comunità di cibersicurezza all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche nei settori seguenti:
a) | preparazione, coordinamento in caso di incidente, scambio di informazioni e risposta alle crisi a livello tecnico relativamente a casi collegati ai soggetti_dell'Unione; |
b) | cooperazione operativa per quanto riguarda la rete CSIRT, anche per l'assistenza reciproca; |
c) | intelligence relativa alle minacce informatiche, compresa la consapevolezza situazionale; |
d) | ogni tematica che richieda le competenze tecniche in materia di cibersicurezza del CERT-UE. |
5. Nell'ambito delle sue competenze il CERT-UE avvia una cooperazione strutturata con l'ENISA in materia di sviluppo di capacità, cooperazione operativa e analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. Il CERT-UE può cooperare e scambiare informazioni con il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol.
6. Il CERT-UE può prestare i seguenti servizi non descritti nel suo catalogo dei servizi («servizi addebitabili»):
a) | servizi a sostegno della cibersicurezza dell'ambiente TIC dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, forniti in base ad accordi sul livello dei servizi e compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare il controllo della rete ad ampio spettro, compreso il controllo di prima linea 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per le minacce informatiche di gravità elevata; |
b) | servizi a sostegno di operazioni o progetti di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli volti a proteggere il loro ambiente TIC, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB; |
c) | su richiesta, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto dell'Unione interessato per individuare le vulnerabilità con un potenziale impatto significativo; |
d) | servizi a sostegno della sicurezza dell'ambiente TIC di organizzazioni diverse dai soggetti_dell'Unione e che cooperano strettamente con tali soggetti, ad esempio perché investite di compiti o responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB. |
Per quanto riguarda il primo comma, lettera d), in via eccezionale il CERT-UE può stipulare accordi sul livello dei servizi con soggetti diversi da quelli dell'Unione, previa approvazione dell'IICB.
7. Il CERT-UE organizza esercitazioni di cibersicurezza e può parteciparvi o raccomandare la partecipazione alle esercitazioni esistenti, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, per verificare il livello di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione.
8. Il CERT-UE può fornire assistenza ai soggetti_dell'Unione in caso di incidenti in reti e sistemi informativi che trattano ICUE se i soggetti_dell'Unione interessati lo richiedono esplicitamente in conformità delle rispettive procedure. La fornitura di assistenza da parte del CERT-UE ai sensi del presente paragrafo non pregiudica le norme applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate.
9. Il CERT-UE informa i soggetti_dell'Unione delle sue procedure e dei suoi processi di gestione_degli_incidenti.
10. Il CERT-UE fornisce, con un elevato livello di riservatezza e affidabilità, attraverso meccanismi di cooperazione e linee gerarchiche appropriati, informazioni pertinenti e anonimizzate sugli incidenti gravi e sul modo in cui sono stati gestiti. Tali informazioni sono inserite nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 14.
11. Il CERT-UE, in collaborazione con il GEPD, sostiene i soggetti_dell'Unione interessati nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti del GEPD in quanto autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
12. Su esplicita richiesta dei dipartimenti politici dei soggetti_dell'Unione, il CERT-UE può fornire consulenza tecnica o contributi tecnici su importanti questioni strategiche.
Articolo 15
Direttore del CERT-UE
1. Dopo aver ottenuto l'approvazione da una maggioranza di due terzi dei membri dell'IICB, la Commissione nomina il direttore del CERT-UE. L'IICB è consultato in tutte le fasi della procedura di nomina, in particolare per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici in relazione a tale incarico. La procedura di selezione, compreso l'elenco ristretto definitivo di candidati tra i quali deve essere nominato il direttore del CERT-UE, garantisce un'equa rappresentanza di ciascun genere, tenendo conto delle domande presentate.
2. Il direttore del CERT-UE è responsabile del buon funzionamento del CERT-UE e agisce nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la direzione dell'IICB. Il direttore del CERT-UE riferisce regolarmente al presidente dell'IICB e presenta relazioni ad hoc all'IICB, se questo lo richiede.
3. Il direttore del CERT-UE assiste l'ordinatore delegato competente nell'elaborazione della relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, redatta a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e riferisce periodicamente all'ordinatore delegato in merito all'attuazione di misure per le quali sono stati subdelegati poteri al direttore del CERT-UE.
4. Il direttore del CERT-UE elabora annualmente una pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese amministrative per le sue attività, una proposta di programma di lavoro annuale, una proposta di catalogo dei servizi per il CERT-UE, proposte di revisione del catalogo dei servizi, proposte di modalità riguardanti gli accordi sul livello dei servizi e proposte di indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE, che devono essere approvate dall'IICB conformemente all'articolo 11. In sede di revisione dell'elenco dei servizi contenuti nel catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE, il direttore del CERT-UE tiene conto delle risorse assegnate al CERT-UE.
5. Il direttore del CERT-UE presenta a cadenza almeno annuale all'IICB e al presidente dell'IICB relazioni riguardanti le attività e le prestazioni del CERT-UE durante il periodo di riferimento, inclusi l'esecuzione del bilancio, gli accordi sul livello dei servizi e gli accordi scritti conclusi, la cooperazione con omologhi e partner e le missioni effettuate dal personale, comprese le relazioni di cui all'articolo 11. Tali relazioni comprendono un programma di lavoro per il periodo successivo, la pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese, anche relative al personale, gli aggiornamenti previsti del catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e una valutazione dell'impatto previsto di tali aggiornamenti relativamente alle risorse finanziarie e umane.
Articolo 18
Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi
1. Il CERT-UE può cooperare con omologhi nell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 17 che siano soggetti ai requisiti dell'Unione in materia di cibersicurezza, compresi omologhi di settori specifici, riguardo a strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche, procedure e migliori pratiche, nonché minacce informatiche e vulnerabilità. Per procedere a qualsiasi cooperazione con tali omologhi, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso. Se il CERT-UE istituisce una cooperazione con tali omologhi, ne informa gli omologhi degli Stati membri pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui è situato l’omologo. Ove applicabile e opportuno, tale cooperazione e le relative condizioni, anche per quanto riguarda la cibersicurezza, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni, sono stabilite in specifici accordi di riservatezza, quali contratti o accordi amministrativi. Gli accordi di riservatezza non sono subordinati all’approvazione preventiva dell’IICB, ma il suo presidente ne è informato. In caso di necessità urgente e imminente di scambiare informazioni sulla cibersicurezza nell’interesse dei soggetti dell’Unione o di un’altra parte, il CERT-UE può farlo con un soggetto le cui competenze, capacità e conoscenze specifiche sono legittimamente necessarie per rispondere a tale necessità urgente e imminente, anche se il CERT-UE non dispone di un accordo di riservatezza con tale soggetto. In tali casi il CERT-UE informa immediatamente il presidente dell’IICB e riferisce all’IICB mediante relazioni o riunioni periodiche.
2. Il CERT-UE può cooperare con partner, quali i soggetti commerciali, compresi i soggetti di settori specifici, le organizzazioni internazionali, gli enti nazionali non dell’Unione o i singoli esperti, al fine di raccogliere informazioni su minacce informatiche generali e specifiche, quasi incidenti, vulnerabilità e possibili contromisure. Per procedere a una più ampia cooperazione con tali partner, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso.
3. Con il consenso del soggetto dell'Unione interessato da un incidente e a condizione che esista un accordo o un contratto di non divulgazione con l’omologo o il partner interessato, il CERT-UE può fornire informazioni in merito all' incidente specifico agli omologhi o ai partner di cui ai paragrafi 1 e 2 unicamente al fine di contribuire alla sua analisi.
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
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