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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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Articolo 8

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

1.   Senza indebito ritardo e comunque entro l'8 settembre 2025, ogni soggetto dell'Unione adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, sotto la vigilanza del livello_di_dirigenza_più_elevato, per gestire i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti. Tenendo conto dello stato delle conoscenze e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, tali misure garantiscono un livello di sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete in tutto l'ambiente TIC commisurato ai rischi posti per la cibersicurezza. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, è tenuto debitamente conto del grado di esposizione del soggetto dell'Unione ai rischi per la cibersicurezza, delle sue dimensioni, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale, economico e interistituzionale.

2.   Nell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza, i soggetti_dell'Unione trattano almeno gli ambiti seguenti:

a)

la politica in materia di cibersicurezza, comprese le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 6 e al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

le politiche di analisi dei rischi per la cibersicurezza e di sicurezza dei sistemi informativi;

c)

gli obiettivi strategici relativi all'uso dei servizi di cloud computing;

d)

un audit sulla cibersicurezza, se del caso, che può includere una valutazione dei rischi per la cibersicurezza, della vulnerabilità e delle minacce informatiche, e i test di penetrazione effettuati periodicamente da un fornitore privato affidabile;

e)

l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit sulla cibersicurezza di cui alla lettera d) mediante aggiornamenti delle politiche e della cibersicurezza;

f)

l'organizzazione della cibersicurezza, compresa la definizione di ruoli e responsabilità;

g)

la gestione delle risorse, compresi l'inventario delle risorse TIC e la cartografia della rete TIC;

h)

la sicurezza delle risorse umane e il controllo degli accessi;

i)

la sicurezza delle operazioni;

j)

la sicurezza delle comunicazioni;

k)

l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi, comprese le politiche in materia di gestione e divulgazione delle vulnerabilità;

l)

se possibile, le politiche in materia di trasparenza del codice sorgente;

m)

la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto dell'Unione e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;

n)

la gestione_degli_incidenti e la cooperazione con il CERT-UE, ad esempio mantenendo il controllo della sicurezza e le pratiche di registrazione;

o)

la gestione della continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e la gestione delle crisi; e

p)

la promozione e lo sviluppo di programmi di educazione, competenze, sensibilizzazione, esercizio e formazione in materia di cibersicurezza.

Ai fini del primo comma, lettera m), i soggetti_dell'Unione tengono conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto e prestatore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei loro fornitori e prestatori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

3.   I soggetti_dell'Unione adottano almeno le seguenti misure specifiche di gestione dei rischi per la cibersicurezza:

a)

disposizioni tecniche per consentire e sostenere il telelavoro;

b)

provvedimenti concreti per compiere progressi verso i principi fiducia zero;

c)

l'uso dell'autenticazione a più fattori come norma in tutti i sistemi informativi e di rete;

d)

l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare della cifratura end-to-end, e della firma elettronica sicura;

e)

se del caso, comunicazioni vocali, video e testuali sicure e sistemi di comunicazione di emergenza sicuri all'interno del soggetto dell'Unione;

f)

misure proattive per l'identificazione e la rimozione di software maligni e spyware;

g)

l'introduzione di una catena di approvvigionamento del software sicura, attraverso criteri di sviluppo e valutazione sicuri del software;

h)

l'istituzione e l'adozione di programmi di formazione sulla cibersicurezza commisurati ai compiti prescritti e alle capacità attese, per il livello_di_dirigenza_più_elevato e per i membri del personale del soggetto dell'Unione incaricati di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;

i)

la regolare formazione del personale in materia di cibersicurezza;

j)

se del caso, la partecipazione nelle analisi dei rischi di interconnettività tra i soggetti_dell'Unione;

k)

il rafforzamento delle norme relative agli appalti, per facilitare il conseguimento di un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso:

i)

l'eliminazione degli ostacoli contrattuali che limitano la condivisione delle informazioni sugli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche fra i prestatori di servizi TIC e il CERT-UE;

ii)

gli obblighi contrattuali di segnalare gli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche, così come di avere predisposti adeguati meccanismi di risposta e controllo in caso di incidenti.

Articolo 11

Compiti dell'IICB

Nell'esercizio delle sue responsabilità l'IICB, in particolare:

a)

fornisce orientamenti al direttore del CERT-UE;

b)

controlla e vigila efficacemente sull'attuazione del presente regolamento e sostiene i soggetti_dell'Unione nel rafforzamento della loro cibersicurezza, anche, se del caso, richiedendo relazioni ad hoc ai soggetti_dell'Unione e al CERT-UE;

c)

previa discussione strategica, adotta una strategia pluriennale per innalzare il livello di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione, valuta tale strategia periodicamente e comunque ogni cinque anni e, ove necessario, la modifica;

d)

stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi per lo svolgimento di riesami inter pares volontari da parte di soggetti_dell'Unione, al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, garantendo che tali riesami inter pares siano condotti da esperti di cibersicurezza designati da un soggetto dell'Unione diverso da quello sottoposto al riesame e che la metodologia si basi sull'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555 e sia, se del caso, adattata ai soggetti_dell'Unione;

e)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il programma di lavoro annuale del CERT-UE e ne controlla l'attuazione;

f)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e ogni suo aggiornamento;

g)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, la pianificazione finanziaria annuale delle entrate e delle spese, anche in materia di personale, per le attività del CERT-UE;

h)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, le modalità degli accordi sul livello dei servizi;

i)

esamina e approva la relazione annuale elaborata dal direttore del CERT-UE riguardante le attività del CERT-UE, nonché la gestione dei fondi da parte di quest'ultimo;

j)

approva e controlla gli indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE stabiliti sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE;

k)

approva gli accordi di cooperazione, gli accordi sul livello dei servizi o i contratti tra il CERT-UE e altri soggetti ai sensi dell'articolo 18;

l)

adotta indirizzi e raccomandazioni sulla base di una proposta del CERT-UE conformemente all'articolo 14 e dà istruzione al CERT-UE di emanare, ritirare o modificare una proposta relativa a indirizzi o raccomandazioni, o un invito a intervenire;

m)

istituisce gruppi di consulenza tecnica con compiti specifici per assistere l'IICB nel suo operato, approva il loro mandato e ne designa i rispettivi presidenti;

n)

riceve e valuta i documenti e le relazioni presentati dai soggetti_dell'Unione a norma del presente regolamento, come le valutazioni di maturità della cibersicurezza;

o)

facilita l'istituzione di un gruppo informale di responsabili locali della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, con il sostegno dell'ENISA, allo scopo di scambiare migliori pratiche e informazioni in relazione all'attuazione del presente regolamento;

p)

tenendo conto delle informazioni sui rischi di cibersicurezza individuati e degli insegnamenti tratti dal CERT-UE, controlla l'adeguatezza degli accordi di interconnettività tra gli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione e fornisce consulenza su eventuali miglioramenti;

q)

istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche al fine di sostenere, a livello operativo, la gestione coordinata degli incidenti gravi che colpiscono i soggetti_dell'Unione e al fine di contribuire allo scambio regolare di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'impatto e l'entità degli incidenti gravi e i possibili modi per attenuarne gli effetti;

r)

coordina l'adozione dei piani individuali di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

s)

adotta raccomandazioni relative alla sicurezza delle catene di approvvigionamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera m), tenendo conto dei risultati delle valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi di sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555 per sostenere i soggetti_dell'Unione nell'adozione di misure di gestione dei rischi di cibersicurezza efficaci e proporzionate.

Articolo 14

Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire

1.   Il CERT-UE contribuisce all'attuazione del presente regolamento emanando:

a)

inviti a intervenire che descrivono le misure di sicurezza urgenti che i soggetti_dell'Unione sono esortati ad adottare entro un termine stabilito;

b)

proposte all'IICB per indirizzi destinati a tutti i soggetti_dell'Unione o a una parte di essi;

c)

proposte all'IICB per raccomandazioni destinate a singoli soggetti_dell'Unione.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera a), il soggetto dell'Unione interessato, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'invito a intervenire, informa il CERT-UE su come ha applicato le misure di sicurezza urgenti.

2.   Gli indirizzi e le raccomandazioni possono contenere:

a)

metodologie comuni e un modello per valutare la maturità della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, comprese le scale o gli indicatori essenziali di prestazione corrispondenti, destinati a servire da riferimento a sostegno del miglioramento continuo della cibersicurezza in tutti i soggetti_dell'Unione e a facilitare l'assegnazione di priorità ai settori e alle misure di cibersicurezza tenendo conto della posizione di cibersicurezza dei soggetti;

b)

modalità o miglioramenti riguardanti la gestione dei rischi per la cibersicurezza e le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

c)

modalità relative alle valutazioni di maturità della cibersicurezza e ai piani di cibersicurezza;

d)

se del caso, disposizioni sull'utilizzo di una tecnologia, architettura, pratiche open source e relative migliori pratiche comuni allo scopo di conseguire interoperabilità e norme comuni, compreso un approccio coordinato alla sicurezza della catena di approvvigionamento;

e)

se del caso, informazioni per agevolare l'uso di strumenti per appalti comuni volti all'acquisto presso fornitori terzi di pertinenti servizi e prodotti di cibersicurezza;

f)

accordi di condivisione delle informazioni a norma dell'articolo 20.

Articolo 17

Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri

1.   Il CERT-UE coopera e scambia informazioni con omologhi degli Stati membri senza indebito ritardo, in particolare con gli CSIRT designati o istituiti a norma dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555 o, se del caso, con le autorità competenti e i punti di contatto unici designati o istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, riguardo a incidenti, minacce informatiche, vulnerabilità, quasi incidenti, possibili contromisure e migliori pratiche e su tutte le questioni pertinenti per migliorare la protezione degli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione, anche mediante la rete CSIRT istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555. Il CERT-UE sostiene la Commissione in seno all'EU-CyCLONe istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555 in merito alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala.

2.   Quando viene a conoscenza di un incidente significativo che si verifica nel territorio di uno Stato membro, il CERT-UE informa senza indugio gli omologhi pertinenti di quello Stato membro, in conformità del paragrafo 1.

3.   A condizione che i dati personali siano protetti conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, il CERT-UE scambia senza indebito ritardo informazioni pertinenti specifiche su un incidente con gli omologhi degli Stati membri per facilitare il rilevamento di minacce informatiche o incidenti analoghi o per contribuire all'analisi di un incidente, senza l'autorizzazione del soggetto dell'Unione interessato. Il CERT-UE scambia informazioni specifiche su un incidente che rivelino l’identità del bersaglio dell’ incidente di cibersicurezza solo in uno dei casi seguenti:

a)

il soggetto dell'Unione interessato vi acconsente;

b)

il soggetto dell'Unione interessato non vi acconsente come stabilito alla lettera a), ma la diffusione dell'identità del soggetto dell'Unione interessato aumenterebbe la probabilità di evitare o attenuare incidenti altrove;

c)

il soggetto dell'Unione interessato ha già reso pubblico il proprio coinvolgimento.

Le decisioni di scambiare informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del bersaglio a norma del primo comma, lettera b), sono avallate dal direttore del CERT-UE. Prima di emettere tale decisione, il CERT-UE contatta per iscritto il soggetto dell'Unione interessato, spiegando chiaramente in che modo la divulgazione della sua identità contribuirebbe a evitare o attenuare incidenti altrove. Il direttore del CERT-UE fornisce la spiegazione e chiede esplicitamente al soggetto dell'Unione di dichiarare se acconsente entro un termine stabilito. Il direttore del CERT-UE informa inoltre il soggetto dell'Unione che, alla luce della spiegazione fornita, si riserva il diritto di divulgare le informazioni anche in assenza di consenso. Il soggetto dell'Unione interessato è informato prima che le informazioni siano divulgate.

Articolo 22

Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione

1.   Fungendo da piattaforma per lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza e coordinamento della risposta in caso di incidenti, il CERT-UE facilita la circolazione delle informazioni riguardo agli incidenti, alle minacce informatiche, alle vulnerabilità e ai quasi incidenti tra:

a)

i soggetti_dell'Unione;

b)

gli omologhi di cui agli articoli 17 e 18.

2.   Il CERT-UE, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, facilita il coordinamento fra i soggetti_dell'Unione in materia di risposta agli incidenti, anche tramite:

a)

il contributo a una comunicazione esterna coerente;

b)

il sostegno reciproco, come la condivisione di informazioni pertinenti per i soggetti_dell'Unione o la fornitura di assistenza, se del caso direttamente in loco;

c)

l'uso ottimale delle risorse operative;

d)

il coordinamento con altri meccanismi di risposta alle crisi a livello dell'Unione.

3.   Il CERT-UE, in stretta cooperazione con l'ENISA, sostiene i soggetti_dell'Unione per quanto riguarda la consapevolezza situazionale degli incidenti, delle minacce informatiche, delle vulnerabilità e dei quasi incidenti, nonché la condivisione dei pertinenti sviluppi nel settore della cibersicurezza.

4.   Entro l'8 gennaio 2025, l'IICB, sulla base di una proposta del CERT-UE, adotta indirizzi o raccomandazioni sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura penale di un incidente, il CERT-UE fornisce consulenza su come segnalare l' incidente alle autorità di contrasto senza indebito ritardo.

5.   A seguito di una richiesta specifica di uno Stato membro e con l'approvazione dei soggetti_dell'Unione interessati, il CERT-UE può rivolgersi a esperti dell'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, per contribuire alla risposta a un incidente grave che ha un impatto in tale Stato membro o a un incidente di cibersicurezza su vasta scala conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2022/2555. Le norme specifiche sull'accesso e il ricorso agli esperti tecnici dei soggetti_dell'Unione sono approvate dall'IICB su proposta del CERT-UE.


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