keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 14 Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cibersicurezza 18
- unione 12
- soggetti_dell 10
- comuni 8
- misure 8
- indirizzi 6
- raccomandazioni 6
- intervenire 6
- sicurezza 6
- iicb 4
- articolo 4
- destinati 4
- tutti 4
- proposte 4
- informazioni 4
- maturità 4
- pratiche 4
- caso 4
- relative 4
- modalità 4
- cert-ue 4
- inviti 4
- rischi 4
- urgenti 4
- gestione 4
- architettura 2
- tecnologia 2
- posizione 2
- utilizzo 2
- sull 2
- source 2
- soggetti 2
- valutazioni 2
- disposizioni 2
- miglioramenti 2
- riguardanti 2
- piani 2
- open 2
- approccio 2
- migliori 2
- appalti 2
- condivisione 2
- accordi 2
- prodotti 2
- servizi 2
- pertinenti 2
- terzi 2
- fornitori 2
- presso 2
- acquisto 2
Articolo 14
Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
1. Il CERT-UE contribuisce all'attuazione del presente regolamento emanando:
a) | inviti a intervenire che descrivono le misure di sicurezza urgenti che i soggetti_dell'Unione sono esortati ad adottare entro un termine stabilito; |
b) | proposte all'IICB per indirizzi destinati a tutti i soggetti_dell'Unione o a una parte di essi; |
c) | proposte all'IICB per raccomandazioni destinate a singoli soggetti_dell'Unione. |
Per quanto riguarda il primo comma, lettera a), il soggetto dell'Unione interessato, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'invito a intervenire, informa il CERT-UE su come ha applicato le misure di sicurezza urgenti.
2. Gli indirizzi e le raccomandazioni possono contenere:
a) | metodologie comuni e un modello per valutare la maturità della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, comprese le scale o gli indicatori essenziali di prestazione corrispondenti, destinati a servire da riferimento a sostegno del miglioramento continuo della cibersicurezza in tutti i soggetti_dell'Unione e a facilitare l'assegnazione di priorità ai settori e alle misure di cibersicurezza tenendo conto della posizione di cibersicurezza dei soggetti; |
b) | modalità o miglioramenti riguardanti la gestione dei rischi per la cibersicurezza e le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza; |
c) | modalità relative alle valutazioni di maturità della cibersicurezza e ai piani di cibersicurezza; |
d) | se del caso, disposizioni sull'utilizzo di una tecnologia, architettura, pratiche open source e relative migliori pratiche comuni allo scopo di conseguire interoperabilità e norme comuni, compreso un approccio coordinato alla sicurezza della catena di approvvigionamento; |
e) | se del caso, informazioni per agevolare l'uso di strumenti per appalti comuni volti all'acquisto presso fornitori terzi di pertinenti servizi e prodotti di cibersicurezza; |
f) | accordi di condivisione delle informazioni a norma dell'articolo 20. |
Articolo 14
Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
1. Il CERT-UE contribuisce all'attuazione del presente regolamento emanando:
a) | inviti a intervenire che descrivono le misure di sicurezza urgenti che i soggetti_dell'Unione sono esortati ad adottare entro un termine stabilito; |
b) | proposte all'IICB per indirizzi destinati a tutti i soggetti_dell'Unione o a una parte di essi; |
c) | proposte all'IICB per raccomandazioni destinate a singoli soggetti_dell'Unione. |
Per quanto riguarda il primo comma, lettera a), il soggetto dell'Unione interessato, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'invito a intervenire, informa il CERT-UE su come ha applicato le misure di sicurezza urgenti.
2. Gli indirizzi e le raccomandazioni possono contenere:
a) | metodologie comuni e un modello per valutare la maturità della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, comprese le scale o gli indicatori essenziali di prestazione corrispondenti, destinati a servire da riferimento a sostegno del miglioramento continuo della cibersicurezza in tutti i soggetti_dell'Unione e a facilitare l'assegnazione di priorità ai settori e alle misure di cibersicurezza tenendo conto della posizione di cibersicurezza dei soggetti; |
b) | modalità o miglioramenti riguardanti la gestione dei rischi per la cibersicurezza e le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza; |
c) | modalità relative alle valutazioni di maturità della cibersicurezza e ai piani di cibersicurezza; |
d) | se del caso, disposizioni sull'utilizzo di una tecnologia, architettura, pratiche open source e relative migliori pratiche comuni allo scopo di conseguire interoperabilità e norme comuni, compreso un approccio coordinato alla sicurezza della catena di approvvigionamento; |
e) | se del caso, informazioni per agevolare l'uso di strumenti per appalti comuni volti all'acquisto presso fornitori terzi di pertinenti servizi e prodotti di cibersicurezza; |
f) | accordi di condivisione delle informazioni a norma dell'articolo 20. |
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