(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
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(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
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(46) La ragionevolezza, in relazione a qualsiasi riferimento contenuto nella presente direttiva alle ragionevoli aspettative di una persona, dovrebbe essere oggettivamente accertata, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate.
In particolare, è opportuno valutare in maniera oggettiva cosa debba considerarsi come tempo ragionevole per rendere conforme il contenuto_digitale o il servizio_digitale, tenuto conto della natura del difetto di conformità.
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(81) L’allegato del regolamento (UE) n. 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale in materia di esecuzione della presente direttiva.
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(82) L’allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
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