keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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Articolo 4
Livello di armonizzazione
Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.
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(1) Il potenziale di crescita del commercio elettronico nell’Unione non è ancora stato sfruttato pienamente.
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell’Unione al fine di liberare tale potenziale.
garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali da parte delle imprese, può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione e stimolare la crescita globale.
(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione deve adottare le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
(20) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/771 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuti digitali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche al contenuto_digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull’obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna.
Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto_digitale da essi fornito.
La presente direttiva inoltre fa salvo il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base al diritto d’autore.
(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
(33) I contenuti digitali o i servizi digitali sono spesso combinati alla fornitura di beni o di altri servizi e offerti al consumatore nell’ambito di uno stesso contratto che comprende un pacchetto di elementi diversi, quali la fornitura di servizi di televisione digitale e l’acquisto di apparecchiature elettroniche.
In tali casi il contratto tra il consumatore e l’ operatore_economico comprende elementi di un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali ma anche elementi di altri tipi di contratto, quali i contratti di vendita di beni o servizi.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell’Unione che disciplinano un settore o una materia specifici.
Analogamente, il diritto nazionale dovrebbe disciplinare gli effetti che la risoluzione di un elemento di un contratto a pacchetto potrebbe avere sugli altri elementi di tale contratto a pacchetto.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni specifiche per settore della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che disciplinano i contratti a pacchetto, se un operatore_economico offre, conformemente a tale direttiva, un contenuto_digitale o un servizio_digitale in combinazione con un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o un servizio di accesso a Internet, le disposizioni della presente direttiva relative alla modifica del contenuto_digitale non dovrebbero applicarsi all’elemento del pacchetto costituito da contenuto_digitale o servizi digitali.
Al contrario, è opportuno che a tutti gli elementi del pacchetto, ivi compresi il contenuto_digitale o i servizi digitali, si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2018/1972.
(45) Ai fini della conformità e onde garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti, ad esempio nel caso in cui un contratto preveda standard eccessivamente bassi, il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe rispettare non solo i requisiti di conformità soggettivi, ma anche quelli oggettivi stabiliti nella presente direttiva.
La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione che sono normali per un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo e che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenuto conto di eventuali dichiarazioni pubbliche concernenti le caratteristiche specifiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale rilasciate dall’ operatore_economico o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali o a loro nome.
(47) L’ operatore_economico dovrebbe fornire aggiornamenti al consumatore, inclusi aggiornamenti di sicurezza, per un periodo di tempo che il consumatore ragionevolmente si aspetterebbe, al fine di continuare a garantire che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia conforme e sicuro.
Ad esempio, per quanto riguarda i contenuti digitali o i servizi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe essere limitato a tale periodo, mentre per altri tipi di contenuto_digitale o di servizio_digitale il periodo durante il quale dovrebbero essere forniti aggiornamenti al consumatore potrebbe essere uguale al periodo di responsabilità per il difetto di conformità o potrebbe essere esteso oltre tale periodo; tale situazione potrebbe riguardare in particolare gli aggiornamenti di sicurezza.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora decida di non installare gli aggiornamenti, il consumatore non dovrebbe tuttavia aspettarsi che il contenuto_digitale o il servizio_digitale continui a essere conforme.
L’ operatore_economico dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che il contenuto_digitale o il servizio_digitale continui a essere conforme, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità dell’ operatore_economico in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.
(49) Al fine di garantire una flessibilità sufficiente, alle parti dovrebbe essere consentito discostarsi dai requisiti oggettivi in materia di conformità.
Un tale scostamento dovrebbe essere consentito solo qualora il consumatore ne sia stato specificamente informato e qualora l’accetti separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi mediante una condotta attiva e inequivocabile.
Entrambe le condizioni potrebbero per esempio essere soddisfatte selezionando una casella, premendo un pulsante o attivando una funzione simile.
(56) Il contenuto_digitale o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una fornitura singola, per esempio quando i consumatori scaricano un libro elettronico e lo archiviano sul loro dispositivo personale.
Analogamente, la fornitura può consistere in una serie di dette forniture singole, per esempio quando i consumatori ricevono un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana.
L’elemento distintivo di questa categoria di contenuto_digitale o servizio_digitale è il fatto che i consumatori hanno successivamente la possibilità di accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale e di utilizzarlo a tempo indeterminato.
In tali casi, la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe essere valutata al momento della fornitura e, pertanto, l’ operatore_economico dovrebbe essere unicamente responsabile di eventuali difetti di conformità esistenti al momento in cui avviene la fornitura singola o ciascuna singola fornitura.
Al fine di garantire la certezza giuridica, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero poter contare su un periodo minimo armonizzato durante il quale l’ operatore_economico è considerato responsabile per eventuali difetti di conformità.
Per quanto riguarda i contratti che prevedono una singola fornitura o una serie di singole forniture del contenuto_digitale o del servizio_digitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’ operatore_economico sia responsabile per almeno due anni dal momento della fornitura se, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile soltanto per difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura.
(58) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire i termini nazionali di prescrizione.
Tali termini, tuttavia, non dovrebbero impedire ai consumatori di esercitare i loro diritti in tutto il periodo di tempo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
Mentre la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dovrebbe tuttavia garantire che detti termini consentano comunque ai consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano almeno nel periodo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
(78) Il difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore è spesso dovuto a una delle operazioni che in una catena, che connette lo sviluppatore iniziale del contenuto_digitale all’ operatore_economico finale.
Benché l’ operatore_economico finale debba essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità, è importante garantire che l’ operatore_economico disponga di adeguati diritti nei confronti delle diverse persone della catena di operazioni, per poter assumere la responsabilità nei confronti del consumatore.
Tali diritti dovrebbero limitarsi alle operazioni commerciali e non dovrebbero pertanto riguardare le situazioni in cui l’ operatore_economico è responsabile nei confronti del consumatore per difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che comprende o si basa su un software fornito senza il pagamento di un prezzo e in licenza libera e aperta da una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni.
Tuttavia, è opportuno che siano gli Stati membri in base alla loro normativa nazionale applicabile ad individuare le persone della catena di operazioni nei confronti dei quali l’ operatore_economico finale può rivalersi e le modalità e le condizioni di tali azioni.
(82) L’allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
(86) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente taluni ostacoli inerenti al diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali, evitando al tempo stesso la frammentazione giuridica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, al fine di garantire la coerenza complessiva delle legislazioni nazionali attraverso norme di diritto contrattuale armonizzate che faciliterebbero anche azioni di contrasto coordinate, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.