(4) Se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica.
Le imprese sostengono inoltre i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.
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(5) I consumatori non sempre si sentono al sicuro quando fanno acquisti transfrontalieri, in particolare quando acquistano online.
Uno dei principali motivi della mancanza di fiducia dei consumatori è l’incertezza circa i diritti contrattuali essenziali e la mancanza di un chiaro quadro contrattuale per il contenuto_digitale o i servizi digitali.
Molti consumatori incontrano problemi relativi alla qualità dei contenuti digitali o dei servizi digitali, o all’accesso agli stessi.
Può capitare, ad esempio, che ricevano contenuti o servizi digitali errati o difettosi, oppure che non riescano ad accedere ai contenuti digitali o ai servizi digitali stessi.
Di conseguenza, i consumatori subiscono danni di natura sia finanziaria che non finanziaria.
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(7) L’introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderebbe più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l’Unione.
Esse fornirebbero alle imprese un quadro stabile di diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali in altri Stati membri.
Esse inoltre eviterebbero la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali e i servizi digitali.
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(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
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(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
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(42) Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe conformarsi ai requisiti concordati nel contratto tra l’ operatore_economico e il consumatore.
In particolare, dovrebbe essere conforme alla descrizione, alla quantità, ad esempio il numero di file musicali ai quali è possibile accedere, alla qualità, ad esempio la risoluzione dell’immagine, alla lingua e alla versione concordati nel contratto.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare le caratteristiche previste dal contratto per quanto concerne la sicurezza, la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e altre funzioni.
I requisiti del contratto dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni precontrattuali che, in conformità della direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto.
Tali requisiti potrebbero inoltre essere definiti in un accordo sul livello dei servizi se, a norma del diritto nazionale applicabile, tale tipologia di accordo è parte della relazione contrattuale tra il consumatore e l’ operatore_economico.
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(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
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(74) La presente direttiva dovrebbe contemplare anche le modifiche, quali ad esempio aggiornamenti e miglioramenti, apportate dagli operatori economici al contenuto_digitale o al servizio_digitale fornito o reso accessibile al consumatore per un determinato periodo di tempo.
Tenuto conto della natura in rapida evoluzione dei contenuti digitali e dei servizi digitali, tali aggiornamenti, miglioramenti o simili modifiche possono essere necessari e vanno spesso a vantaggio del consumatore.
Alcune modifiche, ad esempio quelle stabilite come aggiornamenti nel contratto, possono rientrare nell’impegno contrattuale.
Altre modifiche possono essere necessarie per soddisfare i requisiti oggettivi di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui alla presente direttiva.
Tuttavia, altre modifiche che devierebbero dai requisiti oggettivi di conformità e che sono prevedibili al momento della conclusione del contratto dovrebbero essere espressamente accettate dal consumatore al momento della conclusione del contratto.
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(86) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente taluni ostacoli inerenti al diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali, evitando al tempo stesso la frammentazione giuridica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, al fine di garantire la coerenza complessiva delle legislazioni nazionali attraverso norme di diritto contrattuale armonizzate che faciliterebbero anche azioni di contrasto coordinate, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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