(1) Il potenziale di crescita del commercio elettronico nell’Unione non è ancora stato sfruttato pienamente.
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell’Unione al fine di liberare tale potenziale.
Garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali da parte delle imprese, può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione e stimolare la crescita globale.
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(34) Le disposizioni della presente direttiva concernenti i contratti a pacchetto dovrebbero applicarsi solo qualora i diversi elementi del pacchetto siano offerti dallo stesso operatore_economico allo stesso consumatore nel quadro di un singolo contratto.
La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali che disciplinano le condizioni in base alle quali un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali può essere considerato legato o accessorio a un altro contratto stipulato dal consumatore con lo stesso o un altro operatore_economico, ai rimedi esercitabili in base ai singoli contratti o agli effetti che la risoluzione di un contratto potrebbero avere sull’altro contratto.
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(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
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(64) Data la diversità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, non è opportuno stabilire termini fissi per l’esercizio dei diritti o il rispetto degli obblighi relativi al contenuto_digitale o ai servizi digitali.
Tali termini potrebbero non tenere conto di tale diversità e potrebbero essere, a seconda dei casi, troppo brevi o troppo lunghi. È pertanto più opportuno richiedere che la conformità del contenuto_digitale e dei servizi digitali sia ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole.
Tale requisito non dovrebbe impedire alle parti di concordare un termine specifico per ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere reso conforme senza alcun costo.
In particolare, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo associato allo sviluppo di un aggiornamento per il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
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(75) In aggiunta alle modifiche volte al mantenimento della conformità, all’ operatore_economico dovrebbe essere concesso, a determinate condizioni, di modificare le caratteristiche dei contenuti digitali o dei servizi digitali, purché il contratto fornisca una ragione valida per tale modifica.
Tra tali ragioni valide potrebbero rientrare i casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto_digitale o il servizio_digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti.
Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Di conseguenza, le parti del contratto dovrebbero poter includere nel contratto clausole che autorizzano l’ operatore_economico a procedere a modifiche.
Al fine di conciliare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità concessa all’ operatore_economico dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso.
La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e della qualità, funzionalità, compatibilità e altre principali caratteristiche che sono normali per contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo.
Le norme previste dalla presente direttiva relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui le parti concludano un nuovo contratto per la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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(76) I consumatori dovrebbero essere informati delle modifiche in modo chiaro e comprensibile.
Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe esserne informato in modo tale che tale informazione possa essere archiviata su un supporto_durevole.
Un supporto_durevole dovrebbe permettere al consumatore di archiviare le informazioni per il tempo necessario alla protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione del consumatore con l’ operatore_economico.
Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, DVD, CD, chiavi USB, schede di memoria o dischi rigidi nonché messaggi di posta elettronica.
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(77) Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo a seguito della modifica in questione.
In alternativa, l’ operatore_economico può decidere di consentire al consumatore di mantenere l’accesso al contenuto_digitale o al servizio_digitale senza costi aggiuntivi, senza la modifica e in conformità, nel qual caso il consumatore non dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto.
Tuttavia, qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale che l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere non rispetti più i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe poter contare sui rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva.
Se i requisiti per una modifica quali indicati nella presente direttiva non sono soddisfatti e la modifica dà luogo a un difetto di conformità, dovrebbero restare salvi i diritti del consumatore al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, quali previsti dalla presente direttiva.
allo stesso modo, qualora, successivamente a una modifica, si verifichi un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale non imputabile alla modifica, il consumatore dovrebbe continuare a poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per il difetto di conformità in relazione al contenuto_digitale o al servizio_digitale in questione.
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