keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- contenuto_digitale 9
- consumatore 9
- servizio_digitale 9
- modifica 8
- contratto 6
- presente 4
- vigore 4
- operatore_economico 3
- conformemente 3
- recedere 3
- diritto 3
- successivo 3
- mantenere 3
- circa 3
- entrata 2
- conformità 2
- aggiuntivi 2
- articoli 2
- costi 2
- momento 2
- applicano 2
- l’ 2
- informato 2
- giorno 2
- gazzetta 2
- dell’unione 2
- ufficiale 2
- se 2
- europea 2
- ventesimo 2
- direttiva 2
- pubblicazione 2
- entra 2
- qualora 1
- incida 1
- il 1
- sull’utilizzo 1
- sull’accesso 1
- allo 1
- stesso 1
- meno 1
- possibilità 1
- negativamente 1
- certo 1
- conseguenze 1
- modificato 1
- consentito 1
- paragrafi 1
- i 1
- conseguenza 1
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale
1. Se il contratto prevede che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l’ operatore_economico può modificare il contenuto_digitale o il servizio_digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) | il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida; |
b) | tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore; |
c) | il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e |
d) | nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto_durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4. |
2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato modificato dall’ operatore_economico.
3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.
4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
whereas