(7) Per facilitare un’applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale quale definita nel regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere inclusi nelle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni.
Tali criteri dovrebbero includere, per esempio, la natura, la gravità, l’entità e la durata dell’infrazione, e anche un’eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato.
Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e di conseguenza dell’esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo.
Qualora siano disponibili dati al riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate in virtù della violazione.
Si può inoltre tener conto di altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
- = -
(8) Tali criteri comuni, non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni potrebbero non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all’imposizione di sanzioni, come il principio ne bis in idem.
- = -
(11) Come stabilito dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394, nell’irrogare le sanzioni è opportuno tenere debito conto, se del caso, della natura, della gravità e della durata dell’infrazione in oggetto.
L’irrogazione delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché ai principi della Carta.
Infine, le sanzioni irrogate dovrebbero essere proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
Il potere di irrogare sanzioni deve essere esercitato direttamente dalle autorità competenti sotto la loro autorità; o, se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche; o incaricando gli organi designati, ove applicabile; oppure mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
- = -
(13) Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale, per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di basare tali sanzioni pecuniarie sul fatturato del professionista a livello mondiale, o di estendere l’applicazione delle norme relative alle sanzioni pecuniarie ad altre infrazioni non contemplate dalle disposizioni della presente direttiva relative all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394.
Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato annuale del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l’inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l’infrazione.
- = -
(15) Nel ripartire le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tener conto della tutela dell’interesse generale dei consumatori e di altri interessi pubblici protetti.
- = -
(16) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette.
L’adozione di un quadro ben preciso per i rimedi individuali faciliterebbe l’esecuzione a livello privato.
Il consumatore dovrebbe poter ottenere il risarcimento dei danni e, se pertinente, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in modo proporzionato ed efficace.
Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto ad altri rimedi, come la riparazione o la sostituzione, per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l’eliminazione totale degli effetti di tali pratiche.
Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei rimedi per i consumatori.
Nell’applicare tali rimedi si potrebbe tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti, quali la condotta scorretta del professionista o l’inadempimento del contratto.
- = -
(20) Su questo aspetto, l’allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere un nuovo punto per precisare che sono vietate le pratiche in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza rivelare l’esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati della ricerca.
Se un professionista ha pagato, direttamente o indirettamente, il fornitore di funzionalità di ricerca online per ottenere una classificazione migliore di un prodotto all’interno dei risultati della ricerca, il fornitore di funzionalità di ricerca online dovrebbe informarne i consumatori in forma concisa, semplice e comprensibile.
Il pagamento indiretto potrebbe consistere nell’accettazione da parte del professionista di obblighi aggiuntivi, di qualsiasi genere, nei confronti del fornitore di funzionalità di ricerca online il cui effetto specifico sia l’ottenimento di una classificazione migliore del prodotto.
Il pagamento indiretto potrebbe consistere in una commissione maggiorata per ciascuna transazione e in diversi sistemi di compenso che diano specificamente luogo a una classificazione migliore.
I pagamenti per servizi generali, come le commissioni per l’inserimento in elenco o le quote di sottoscrizione, che si riferiscono a un’ampia gamma di funzionalità offerte al professionista dal fornitore di funzionalità di ricerca online, non dovrebbero essere considerati pagamenti per ottenere specificamente una classificazione migliore dei prodotti, purché tali pagamenti non abbiano precisamente tale finalità.
La funzionalità di ricerca online può essere offerta da diversi tipi di professionisti online, compresi gli intermediari, quali i mercati online, i motori di ricerca e i siti web di confronto.
- = -
(27) I fornitori dei mercati online dovrebbero comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione effettuata nei loro confronti dal terzo stesso.
Nel caso in cui il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale dichiari di essere un non professionista, i fornitori dei mercati online dovrebbero fornire una breve dichiarazione al fine di attestare che i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori non si applicano al contratto concluso.
Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati sul modo in cui gli obblighi legati al contratto sono ripartiti tra i terzi che offrono beni, servizi o contenuto digitale e il fornitore del mercato online.
Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo mediante i termini e le condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali.
Gli obblighi di informazione per i fornitori di mercati online dovrebbero essere proporzionati.
Tali obblighi devono mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività dei fornitori dei mercati online.
I fornitori dei mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando informano questi ultimi sulla loro non applicabilità.
Ciò non pregiudica gli obblighi di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1.
Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra i fornitori dei mercati online e i professionisti terzi pertinenti.
Il fornitore del mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile in materia di garanzia dei diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui tale fornitore si assuma la responsabilità di certi aspetti del contratto, per esempio la consegna o l’esercizio del diritto di recesso.
- = -
(29) Tenuto conto dei rapidi sviluppi tecnologici in materia di mercati online e della necessità di garantire un’elevata tutela dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare o mantenere misure specifiche supplementari per conseguire questo obiettivo.
Tali disposizioni dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE.
- = -
(30) Le definizioni di «contenuti digitali» e «servizi digitali» di cui alla direttiva 2011/83/UE dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
I contenuti digitali nella definizione della direttiva (UE) 2019/770 si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo.
L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.
Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.
Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto.
Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud.
La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no.
Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video.
Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m), della direttiva 2011/83/UE che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l’esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto.
Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi.
- = -
(35) La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, come informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia del browser, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale.
La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l’accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale.
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l’applicazione delle norme di tale direttiva a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti situazioni di questo tipo escluse dall’ambito d’applicazione di detta direttiva.
- = -
(37) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE i professionisti, rispettivamente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, sono tenuti a ottenere il previo consenso espresso del consumatore per iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso.
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per i servizi forniti.
Il requisito di ottenere il previo consenso espresso del consumatore è di conseguenza rilevante solo per i servizi, compresi i servizi digitali, forniti dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso del consumatore si applichi solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
- = -
(38) L’articolo 16, primo comma, lettera m) della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso.
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato.
Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
- = -
(42) L’articolo 16, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardante i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.
Per contro, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva, che vertono sugli obblighi del professionista nei casi in cui l’esecuzione del contratto sia cominciata prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, fanno obbligo ai professionisti di ottenere solo il previo consenso espresso ma non l’accettazione del fatto che il suo diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto.
Per garantire la coerenza fra tali disposizioni giuridiche è necessario inserire all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, l’obbligo per il professionista di ottenere dal consumatore anche l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso una volta eseguito il contratto, se il contratto obbliga il consumatore a pagare.
Inoltre, il testo dell’articolo 16, primo comma, lettera a), della medesima direttiva dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, nel senso che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione del consumatore si applica solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare l’obbligo per il professionista di ottenere l’accettazione del consumatore che il diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto per i contratti di servizi in cui il consumatore abbia espressamente richiesto una visita del professionista per l’effettuazione di riparazioni.
L’articolo 16, primo comma, lettera c), di tale direttiva prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardo ai contratti relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
Tale eccezione si applica, per esempio, alla fabbricazione e all’installazione di mobili confezionati su misura presso l’abitazione del consumatore, se tali operazioni sono effettuate in base a un contratto di vendita unico.
- = -
(43) L’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/83/UE dovrebbe ritenersi d’applicazione anche nel caso di contratti per consegne individuali di energia non di rete, poiché il prezzo di tale energia è legato a fluttuazioni nei mercati delle materie prime o nei mercati energetici che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso.
- = -
(45) I professionisti possono personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono ai professionisti di valutare il potere d’acquisto dei singoli consumatori.
I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base della decisione automatizzata, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto.
Pertanto, è opportuno inserire nella direttiva 2011/83/UE una disposizione relativa all’obbligo di informare il consumatore quando il prezzo offertogli è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
Tale obbligo di informazione non dovrebbe applicarsi nel caso di tecniche quali la fissazione di prezzo «dinamica» o «in tempo reale», caratterizzata da una grande flessibilità e rapidità nel modificare il prezzo proposto per rispondere alle richieste del mercato, purché tali tecniche non comportino una personalizzazione basata su un processo decisionale automatizzato.
Questo obbligo di informazione non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce, tra l’altro, il diritto delle persone fisiche di non essere assoggettate a processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, inclusa la profilazione.
- = -
(49) Ai professionisti dovrebbe inoltre essere fatto divieto di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori false, per esempio postando «like/mi piace» sui media sociali oppure incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonché di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, per esempio pubblicando solo le recensioni positive e sopprimendo quelle negative.
Tale pratica potrebbe verificarsi anche mediante estrapolazione di apprezzamenti pubblicati sui media sociali, qualora l’interazione positiva di un utente con un determinato contenuto online sia «linkata» o trasferita a un contenuto diverso ma collegato al primo, inducendo a ritenere che anche tale utente valuti positivamente il contenuto collegato.
- = -
(53) Tuttavia, l’esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE.
Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell’esecuzione delle normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest’ultimo bene ha una composizione significativamente diversa.
Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso a norma della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla presente direttiva.
Nell’intraprendere la sua valutazione l’autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori.
Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare beni dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi e oggettivi come il diritto nazionale, la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o strategie volontarie volte a migliorare l’accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire beni dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi.
Le autorità competenti dovrebbero valutare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori basandosi sulla disponibilità e l’adeguatezza delle informazioni. È importante fornire informazioni ai consumatori in merito alla differenziazione dei beni in virtù di fattori legittimi e oggettivi.
I professionisti dovrebbero essere liberi di fornire tali informazioni secondo modalità diverse, che consentano ai consumatori di avere accesso ai dati necessari.
I professionisti dovrebbero in genere privilegiare modalità alternative rispetto a quella di riportare le informazioni sull’etichetta dei beni.
Dovrebbe essere garantito il rispetto delle pertinenti norme settoriali dell’Unione e delle norme sulla libera circolazione delle merci.
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