keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 IT
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2019/2161 IT Art. 8 cercato: 'caso' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- 1 «Articolo 8 ter
- 1 «Articolo 8
- 1 Articolo 3 Modifiche della direttiva 2005/29/CE
- 1 «Articolo 11 bis Rimedi
- 1 «Articolo 13 Sanzioni
- 7 «Articolo 6 bis Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online
- 1 «Articolo 24 Sanzioni
- 1 Articolo 6 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
- professionista 57
- stati 50
- membri 50
- sanzioni 43
- consumatore 40
- consumatori 34
- all’articolo 25
- eventuali 25
- informazioni 21
- presente 20
- fornitore 19
- violazione 19
- contratto 19
- digitale 18
- disponibili 18
- recesso 17
- norme 17
- direttiva 17
- regolamento 17
- gli 17
- diritto 16
- caso 16
- devono 16
- casi 15
- seguente: 15
- contenuto 14
- disposizioni 14
- venditore 14
- online 13
- europeo 13
- parlamento 13
- violazioni 13
- applicabili 13
- così 13
- inflitte 12
- servizio 12
- misure 11
- nazionali 11
- norma 11
- proporzionate 11
- dati 11
- attraverso 10
- lettera 10
- sostituito 10
- modificato: 10
- prodotti 10
- conformemente 10
- almeno 9
- tutela 9
- servizi 9
«Articolo 8 ter
1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) | natura, gravità, entità e durata della violazione; |
b) | eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; |
c) | eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore; |
d) | i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; |
e) | sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); |
f) | eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
5. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 4, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.
6. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.
«Articolo 8
1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) | natura, gravità, entità e durata della violazione; |
b) | eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; |
c) | eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; |
d) | i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; |
e) | sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) |
f) | eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
3. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.
(*2) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»."
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
«Articolo 8 ter
1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) | natura, gravità, entità e durata della violazione; |
b) | eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; |
c) | eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore; |
d) | i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; |
e) | sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); |
f) | eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
5. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 4, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.
6. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.
«Articolo 8
1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) | natura, gravità, entità e durata della violazione; |
b) | eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; |
c) | eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; |
d) | i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; |
e) | sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) |
f) | eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
3. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.
(*2) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»."
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2005/29/CE
La direttiva 2005/29/CE è così modificata:
1) | all’articolo 2, il primo comma è così modificato:
|
2) | all’articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»; |
3) | all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
|
4) | l’articolo 7 è così modificato:
|
5) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis Rimedi 1. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti. 2. Detti rimedi non pregiudicano l’applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.»; |
6) | l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Sanzioni 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Fatte salve le disposizioni di detto regolamento, gli Stati membri possono, per motivi attinenti all’ordinamento costituzionale nazionale, limitare l’imposizione di sanzioni pecuniarie:
4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. 5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*4) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;" |
7) | l’allegato 1 è così modificato:
|
«Articolo 6 bis
Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online
1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indica al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:
a) | informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2005/29/CE, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri; |
b) | se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online; |
c) | nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori; |
d) | se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto dell’Unione o nazionale. |
2. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»;
6) | all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»; |
7) | l’articolo 8 è così modificato:
|
8) | l’articolo 9 è così modificato:
|
9) | all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis, 30 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.»; |
10) | all’articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679. 5. Il professionista si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, a meno che tale contenuto:
6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. 7. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 8. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.»; |
11) | l’articolo 14 è così modificato:
|
12) | l’articolo 16 è così modificato:
|
13) | l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Sanzioni 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. 4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. 5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*8) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;" |
14) | all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, e all’articolo 16, secondo e terzo comma, ne informa la Commissione entro il 28 novembre 2021, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»; |
15) | l’allegato I è così modificato:
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Articolo 6
Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
Entro il 28 maggio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti:
a) | gli eventi organizzati in luoghi diversi dai locali commerciali del professionista; e |
b) | i casi di beni commercializzati come identici ma aventi composizione o caratteristiche significativamente diverse, compresa l’eventualità che tali casi siano soggetti a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto di cui all’allegato I della direttiva 2005/29/CE e siano necessarie disposizioni più dettagliate sulle informazioni relative alla differenziazione dei beni. |
Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.
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