(36) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso con riferimento ai modi in cui un contenuto digitale o un servizio digitale può essere utilizzato.
Per esempio, l’assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o la codifica regionale, può incidere sulla capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione della sua finalità.
Il concetto di interoperabilità indica se, e in quale misura, un contenuto digitale o un servizio digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diverso da quello con cui sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il corretto funzionamento dovrebbe includere, per esempio, la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.
Il concetto di compatibilità è definito nella direttiva (UE) 2019/770.
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(46) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall’elenco dei mezzi di comunicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è attualmente ampiamente obsoleto.
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(53) Tuttavia, l’esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE.
Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell’esecuzione delle normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest’ultimo bene ha una composizione significativamente diversa.
Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso a norma della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla presente direttiva.
Nell’intraprendere la sua valutazione l’autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori.
Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare beni dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi e oggettivi come il diritto nazionale, la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o strategie volontarie volte a migliorare l’accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire beni dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi.
Le autorità competenti dovrebbero valutare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori basandosi sulla disponibilità e l’adeguatezza delle informazioni. È importante fornire informazioni ai consumatori in merito alla differenziazione dei beni in virtù di fattori legittimi e oggettivi.
I professionisti dovrebbero essere liberi di fornire tali informazioni secondo modalità diverse, che consentano ai consumatori di avere accesso ai dati necessari.
I professionisti dovrebbero in genere privilegiare modalità alternative rispetto a quella di riportare le informazioni sull’etichetta dei beni.
Dovrebbe essere garantito il rispetto delle pertinenti norme settoriali dell’Unione e delle norme sulla libera circolazione delle merci.
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