(7) Per facilitare un’applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale quale definita nel regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere inclusi nelle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni.
Tali criteri dovrebbero includere, per esempio, la natura, la gravità, l’entità e la durata dell’infrazione, e anche un’eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato.
Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e di conseguenza dell’esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo.
Qualora siano disponibili dati al riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate in virtù della violazione.
Si può inoltre tener conto di altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
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(34) Al fine di garantire il pieno allineamento alla direttiva (UE) 2019/770, quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge cui è soggetto.
Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione.
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(36) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso con riferimento ai modi in cui un contenuto digitale o un servizio digitale può essere utilizzato.
Per esempio, l’assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o la codifica regionale, può incidere sulla capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione della sua finalità.
Il concetto di interoperabilità indica se, e in quale misura, un contenuto digitale o un servizio digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diverso da quello con cui sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il corretto funzionamento dovrebbe includere, per esempio, la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.
Il concetto di compatibilità è definito nella direttiva (UE) 2019/770.
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(41) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83/UE fa obbligo ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sul diritto di recesso, compreso il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B, di tale direttiva.
L’articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva prevede obblighi di informazioni precontrattuali più semplici nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, per esempio per telefono, tramite dispositivi di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale o per SMS.
In tal caso, le informazioni precontrattuali da fornire obbligatoriamente nello o mediante lo specifico mezzo di comunicazione a distanza comprendono le informazioni sul diritto di recesso come specificato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), includendo di conseguenza anche il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B.
Far pervenire tale modulo è tuttavia impossibile quando il contratto è concluso tramite mezzi come il telefono o un dispositivo di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale, e dal punto di vista tecnico potrebbe non essere fattibile e agevole farlo tramite altri mezzi di comunicazione a distanza rientranti nell’articolo 8, paragrafo 4. È opportuno pertanto escludere il modulo di recesso tipo dagli elementi che i professionisti devono fornire in ogni caso negli o tramite gli specifici mezzi di comunicazione a distanza usati per la conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4.
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(47) Al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori.
Pertanto, quando i professionisti forniscono l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, dovrebbero informare i consumatori se hanno adottato processi o procedure idonei a garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione.
Se sono operativi, detti processi o procedure dovrebbero precisare quali sono le modalità di svolgimento delle verifiche e fornire ai consumatori informazioni chiare sul modo in cui sono elaborate le recensioni, per esempio se sono pubblicate tutte le recensioni, sia positive che negative, o se le recensioni sono state sponsorizzate o influenzate da un rapporto contrattuale con un professionista.
Inoltre, dovrebbe essere considerato una pratica commerciale sleale il fatto di indurre in errore i consumatori dichiarando che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto in questione quando non è stata adottata alcuna misura ragionevole e proporzionata per garantire che esse provengano da detti consumatori.
Tali misure potrebbero includere mezzi tecnici intesi a verificare l’attendibilità della persona che posta una recensione, per esempio inviando una richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto recensito.
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