(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato.
Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere.
Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita.
Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull’industria.
Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri.
Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli professionisti) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine.
La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.
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(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti.
Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione.
Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore.
Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione.
Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.
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(16) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce in nome o per conto del professionista (quale un agente o un fiduciario).
In questo settore rimangono competenti gli Stati membri.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici che privati.
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(29) I servizi sociali hanno caratteristiche fondamentalmente distinte che sono rispecchiate nelle normative specifiche al settore, in parte a livello di Unione ed in parte a livello nazionale.
I servizi sociali comprendono, da un lato, i servizi per le persone particolarmente svantaggiate o a basso reddito nonché i servizi per persone e famiglie che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine e, dall’altro, i servizi per tutte le persone che hanno esigenze particolari di assistenza, sostegno, protezione o incoraggiamento in una fase particolare della vita.
I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane e i servizi per i migranti.
I servizi sociali comprendono servizi di assistenza sia a breve che a lungo termine, ad esempio servizi prestati da fornitori di assistenza a domicilio o prestati in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani («nursing homes»).
I servizi sociali non comprendono solo quelli forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato ma anche quelli forniti da operatori privati.
Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione.
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(30) L’assistenza sanitaria richiede norme speciali a causa della sua complessità tecnica, della sua importanza quale servizio di interesse generale nonché dei notevoli finanziamenti pubblici.
L’assistenza sanitaria è definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (9) come «servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici».
Un professionista della sanità è definito in detta direttiva come un medico, un infermiere responsabile dell’assistenza generale, un odontoiatra, un’ostetrica o un farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10), o un altro professionista che eserciti attività nel settore dell’assistenza sanitaria, l’accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, o una persona che sia considerata un professionista sanitario ai sensi della legislazione dello Stato membro di cura.
Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per l’assistenza sanitaria, che dovrebbe pertanto essere esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva stessa.
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(61) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (14) contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore.
Non sono quindi necessarie le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute nella direttiva 97/7/CE.
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