(32) assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un’economia circolare. È inoltre essenziale impedire l’accesso al mercato dell’Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel funzionamento del mercato interno.
Per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell’Unione specifica per prodotto è il mezzo più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc.
La presente direttiva dovrebbe pertanto essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione specifica per prodotto dell’Unione e dovrebbe includere la durabilità tra i criteri oggettivi di valutazione della conformità dei beni.
Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale.
Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l’eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l’ispezione periodica o il cambio dei filtri in un’automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali.
La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l’intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni.
Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità.
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(35) La conformità dovrebbe assicurare l’assenza sia di difetti materiali sia di vizi giuridici.
Le restrizioni dovute a una violazione dei diritti di un terzo, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, potrebbe impedire o limitare l’uso del bene in conformità del contratto.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che in tal caso il consumatore disponga dei rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva, salvo che la legislazione nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione in tali casi.
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(42) Per ragioni di coerenza con i sistemi giuridici nazionali esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere che il venditore sia responsabile per un difetto di conformità che si manifesta entro uno specifico periodo di tempo, eventualmente abbinato a un termine di prescrizione, o che i rimedi del consumatore siano soggetti soltanto a un termine di prescrizione.
Nel primo caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il periodo di responsabilità del venditore non sia eluso dal termine di prescrizione dei rimedi del consumatore.
Se, da un lato, la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dall’altro essa dovrebbe garantire che detti termini di prescrizione non limitino il diritto dei consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano nel periodo in cui il venditore è responsabile di eventuali difetti di conformità.
Nel secondo caso, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre soltanto un termine di prescrizione applicabile ai rimedi del consumatore senza introdurre uno specifico periodo entro il quale il difetto di conformità deve manifestarsi affinché il venditore sia ritenuto responsabile.
Al fine di garantire che i consumatori siano parimenti protetti anche in tali casi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, quando si applica soltanto un termine di prescrizione, questo consenta ai consumatori di continuare a esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano quantomeno durante il periodo previsto dalla presente direttiva come periodo di responsabilità.
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(62) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e le condizioni delle garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83/UE.
Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari associati siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.
Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori.
Ad esempio, la dichiarazione di garanzia dovrebbe includere le condizioni della garanzia commerciale e indicare che la garanzia legale di conformità non è pregiudicata dalla garanzia commerciale, chiarendo che le condizioni della garanzia commerciale costituiscono un impegno che viene ad aggiungersi alla garanzia legale di conformità.
Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla presente direttiva, ad esempio sull’associazione di debitori diversi dal garante alla garanzia commerciale, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposizioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali.
Mentre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, essi dovrebbero assicurare che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie commerciali di cui alla presente direttiva sia conforme alle norme armonizzate della presente direttiva.
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