(13) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la direttiva (UE) 2019/770 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di un contenuto_digitale o servizi digitali, la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuto_digitale o servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/770 si applica anche alla fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, ivi compresi i contenuti digitali forniti su supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi ai contratti di vendita di beni, inclusi i beni con elementi digitali, che necessitano di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare.
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(14) Ai fini della presente direttiva, il termine «beni» dovrebbe essere inteso come comprensivo dei «beni con elementi digitali» e si riferisce pertanto anche a qualsiasi contenuto o servizio_digitale incorporato o interconnesso con tali beni, in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni di tali beni.
Per contenuto_digitale incorporato o interconnesso con un bene si può intendere qualsiasi dato prodotto e fornito in forma digitale, come i sistemi operativi, le applicazioni e qualsiasi altro software.
Il contenuto_digitale può essere preinstallato al momento della conclusione del contratto_di_vendita o installato successivamente, qualora tale contratto lo preveda.
Tra i servizi digitali interconnessi con un bene possono figurare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale, nonché l’accesso a tali dati, quali i software come servizio offerti nell’ambiente di cloud computing, la fornitura continua di dati relativi al traffico in un sistema di navigazione oppure la fornitura continua di programmi di allenamento personalizzati nel caso di uno smartwatch.
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(26) Pertanto, i beni dovrebbero essere conformi ai requisiti concordati tra il venditore e il consumatore nel contratto_di_vendita.
Tali requisiti potrebbero comprendere, tra l’altro, la quantità, la qualità, il tipo e la descrizione dei beni, la loro idoneità a un determinato scopo nonché la consegna dei beni con gli accessori convenuti ed eventuali istruzioni.
I requisiti nel contratto_di_vendita dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni precontrattuali che, conformemente alla direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto_di_vendita.
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(55) Al fine di proteggere i consumatori dal rischio di importanti ritardi, qualsiasi riparazione o sostituzione dovrebbe essere ultimata con successo entro un periodo di tempo ragionevole.
Il tempo che si considera ragionevole per ultimare la riparazione o la sostituzione dovrebbe corrispondere al periodo di tempo più breve possibile necessario per ultimare la riparazione o la sostituzione.
Tale periodo dovrebbe essere determinato in modo oggettivo tenendo conto della natura e della complessità dei beni, della natura e della gravità del difetto di conformità, nonché degli sforzi necessari per ultimare la riparazione o la sostituzione.
Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter interpretare la nozione di periodo di tempo ragionevole per completare la riparazione o la sostituzione, prevedendo periodi fissi che potrebbero essere generalmente considerati ragionevoli per la riparazione o la sostituzione, in particolare per quanto concerne specifiche categorie di prodotti.
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(63) Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un’omissione del venditore o di un terzo, il venditore dovrebbe poter agire nei confronti della persona responsabile in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali.
Tali rimedi dovrebbero includere quelli per un difetto di conformità derivante dall’omissione di un aggiornamento, incluso un aggiornamento di sicurezza, che sarebbe stato necessario per mantenere la conformità del bene con elementi digitali.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali.
Le precisazioni sull’esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, nonché l’eventuale carattere obbligatorio dei rimedi, dovrebbero essere determinate dagli Stati membri.
La questione di sapere se anche il consumatore possa presentare un reclamo direttamente nei confronti di una persona in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali non dovrebbe essere disciplinata dalla presente direttiva, salvo laddove un produttore offra al consumatore una garanzia commerciale per i beni.
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(71) È opportuno che la Commissione riesamini l’applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, comprese le disposizioni in materia di rimedi, onere della prova, anche per quanto concerne i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore.
La Commissione dovrebbe inoltre valutare se l’applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro giuridico coerente e uniforme per quanto riguarda la fornitura di contenuto_digitale, di servizi digitali e di beni con elementi digitali.
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