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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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2019/0771 IT Art. 25 cercato: 'nonché' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024, comprese le disposizioni in materia di rimedi e onere della prova, anche per quanto riguarda i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione valuta in particolare se l’applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro coerente e uniforme per il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fornitura di contenuto_digitale, di servizi digitali e beni con elementi digitali in linea con i principi che disciplinano le politiche dell’Unione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 18

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un’azione o da un’omissione, inclusa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il diritto nazionale individua la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024, comprese le disposizioni in materia di rimedi e onere della prova, anche per quanto riguarda i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione valuta in particolare se l’applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro coerente e uniforme per il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fornitura di contenuto_digitale, di servizi digitali e beni con elementi digitali in linea con i principi che disciplinano le politiche dell’Unione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.


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