(18) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti.
Altrettanto dovrebbe valere con riferimento alle conseguenze della risoluzione del contratto e per taluni aspetti riguardanti la riparazione e la sostituzione che non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Nel disciplinare il diritto delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentare le condizioni e le modalità in cui il consumatore può astenersi dal pagamento del prezzo.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali non specificamente riferite ai contratti dei consumatori e prevedere rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto_di_vendita, segnatamente le disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità del venditore per i vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le norme nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali per il consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni, nei confronti di persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, quali per esempio i fabbricanti, o di altre persone che adempiono i loro obblighi.
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(35) La conformità dovrebbe assicurare l’assenza sia di difetti materiali sia di vizi giuridici.
Le restrizioni dovute a una violazione dei diritti di un terzo, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, potrebbe impedire o limitare l’uso del bene in conformità del contratto.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che in tal caso il consumatore disponga dei rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva, salvo che la legislazione nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione in tali casi.
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(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita.
Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità.
Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Poiché l’esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
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