(13) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la direttiva (UE) 2019/770 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di un contenuto_digitale o servizi digitali, la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuto_digitale o servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/770 si applica anche alla fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, ivi compresi i contenuti digitali forniti su supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi ai contratti di vendita di beni, inclusi i beni con elementi digitali, che necessitano di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare.
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(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali nei quali l’assenza di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi e qualora tale contenuto o servizio_digitale sia fornito con i beni secondo le condizioni del contratto_di_vendita relativo a tali beni.
L’inserimento, nel contratto_di_vendita stipulato con il venditore, della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video dovrebbe essere considerata quale facente parte del contratto_di_vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
Ad esempio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni standard preinstallate fornite secondo il contratto_di_vendita, quali l’applicazione della sveglia o della fotocamera.
Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch.
In tal caso, l’orologio stesso sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto_di_vendita ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale interconnesso sarebbe l’applicazione.
Ciò dovrebbe applicarsi anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso non è fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto_di_vendita, è fornito da un terzo.
Al fine di evitare incertezze sia per i venditori che per i consumatori, qualora sussistano dubbi circa il fatto che la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali faccia parte del contratto_di_vendita, dovrebbero applicarsi le norme della presente direttiva.
Inoltre, l’accertamento della relazione contrattuale bilaterale tra il venditore e il consumatore nella quale si inserisce la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi non dovrebbe essere pregiudicato dal semplice fatto che il consumatore è tenuto ad accettare un accordo di licenza con un terzo per potere beneficiare del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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(17) A fini di chiarezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe contenere una definizione di contratto_di_vendita e dovrebbe indicarne chiaramente l’ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere altresì i contratti in cui i beni devono ancora essere prodotti o fabbricati, anche secondo le specifiche del consumatore.
Inoltre, potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva l’installazione del bene laddove l’installazione faccia parte del contratto_di_vendita e debba essere effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Qualora un contratto includa elementi sia di vendita di beni sia di fornitura di servizi, dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se l’intero contratto possa essere classificato come contratto_di_vendita ai sensi della presente direttiva.
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(24) Al fine di conciliare l’esigenza della certezza giuridica con un’adeguata flessibilità delle norme giuridiche, qualsiasi riferimento nella presente direttiva a ciò che ci si può aspettare da una persona o a ciò che una persona può aspettarsi dovrebbe intendersi fatto a quanto ci si può ragionevolmente aspettare.
La ragionevolezza dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate.
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(25) Al fine di garantire chiarezza su ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò di cui il venditore è responsabile in caso di mancata consegna di quanto atteso, è essenziale armonizzare pienamente le norme per determinare la conformità dei beni.
Qualsiasi riferimento alla conformità nella presente direttiva andrebbe ricollegato alla conformità dei beni con il contratto_di_vendita.
Al fine di salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti di un contratto_di_vendita, la conformità dovrebbe essere valutata sulla base di requisiti di conformità sia soggettivi che oggettivi.
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(29) Ai fini della conformità, i beni dovrebbero rispettare non solo i requisiti soggettivi di conformità, ma dovrebbero rispettare anche i requisiti oggettivi di conformità previsti dalla presente direttiva.
La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati beni dello stesso tipo, se i beni siano forniti con gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere o se essi corrispondano al campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore.
I beni dovrebbero inoltre possedere le qualità e le caratteristiche che sono normali per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dal venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali o a loro nome.
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(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione.
Pertanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna.
Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio_digitale ai sensi del contratto_di_vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet.
Pertanto, se il contenuto_digitale o servizio_digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna.
Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli elementi digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto_di_vendita.
Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsabilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza.
In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
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(32) Assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un’economia circolare. È inoltre essenziale impedire l’accesso al mercato dell’Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel funzionamento del mercato interno.
Per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell’Unione specifica per prodotto è il mezzo più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc.
La presente direttiva dovrebbe pertanto essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione specifica per prodotto dell’Unione e dovrebbe includere la durabilità tra i criteri oggettivi di valutazione della conformità dei beni.
Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale.
Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l’eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l’ispezione periodica o il cambio dei filtri in un’automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali.
La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l’intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni.
Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità.
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(50) Quando si manifesta un difetto di conformità, il consumatore dovrebbe informarne il venditore al fine di dare a quest’ultimo l’opportunità di rendere conforme il bene.
Il venditore dovrebbe fare ciò entro un periodo di tempo ragionevole.
Allo stesso modo, in linea di principio, il consumatore non dovrebbe avere immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ma dovrebbe dare al venditore un tempo ragionevole per riparare o sostituire il bene non conforme.
Qualora il venditore non abbia riparato o sostituito il bene entro tale tempo, il consumatore dovrebbe avere diritto a reclamare e ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto senza aspettare oltre.
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(52) In talune situazioni può essere giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Se il venditore ha adottato misure per rendere conformi i beni ma successivamente si manifesta un difetto di conformità, dovrebbe essere oggettivamente determinato se il consumatore debba accettare ulteriori tentativi da parte del venditore per rendere conformi i beni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come il tipo e il valore dei beni e la natura e l’entità del difetto di conformità.
In particolare, per beni costosi o complessi potrebbe essere giustificato consentire al venditore un altro tentativo di correggere il difetto di conformità.
Dovrebbe altresì essere considerato se ci si possa aspettare che il consumatore continui ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni o meno, ad esempio poiché lo stesso problema si verifichi due volte.
Analogamente, in talune situazioni il difetto di conformità potrebbe essere di una gravità tale che il consumatore non può continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni, come quando il difetto di conformità condiziona seriamente la capacità del consumatore di utilizzare normalmente i beni e non ci si può aspettare che il consumatore continui a sperare che la riparazione o la sostituzione effettuata dal venditore risolva il problema.
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(73) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inclusi quelli sanciti dagli articoli 16, 38 e 47,
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