Articolo 15
Riduzione del prezzo
La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene se questo fosse stato conforme.
whereas
(60) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di disciplinare le conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste nella presente direttiva, come le conseguenze della diminuzione del valore dei beni o della loro distruzione o perdita.
Agli Stati membri dovrebbe altresì essere consentito disciplinare le modalità di rimborso del prezzo al consumatore, ad esempio quelle relative ai mezzi utilizzati per tale rimborso o ai possibili costi e oneri occasionati dal rimborso.
Gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, avere la facoltà di prevedere termini specifici per il rimborso del prezzo o per la restituzione dei beni.
- = -