keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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- consumatore 27
- venditore 14
- conformità 13
- contratto_di_vendita 13
- conclusione 9
- bene 9
- beni 8
- ragionevolmente 8
- conto 8
- istruzioni 7
- installazione 7
- requisiti 7
- momento 7
- aggiornamenti 7
- dichiarazione 6
- aspettarsi 6
- contratto 6
- dell’aggiornamento 6
- pubblica 6
- conoscenza 5
- qualità 5
- tipo 5
- possiede 5
- informato 4
- compresi 4
- forniti 4
- periodo 4
- l’installazione 4
- oppure 4
- elementi 4
- stata 4
- modalità 4
- sicurezza 4
- difetto 4
- natura 4
- dichiarazioni 4
- pubbliche 4
- servizio_digitale 4
- fornitura 4
- che: 4
- oggettivi 4
- prevede 4
- contenuto_digitale 4
- digitali 4
- tecniche 4
- tenendo 4
- stesso 4
- mancata 4
- norma 4
- mancanza 4
Articolo 7
Requisiti oggettivi di conformità
1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:
a) | è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; |
b) | ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; |
c) | ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta. |
2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:
a) | non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; |
b) | la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure |
c) | la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica. |
3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:
a) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure |
b) | indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo. |
4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. |
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.
Articolo 6
Requisiti soggettivi di conformità
Per essere conforme al contratto_di_vendita, il bene, in particolare, ove applicabile:
a) | corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possiede la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto_di_vendita; |
b) | è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto_di_vendita e che il venditore ha accettato; |
c) | è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche in materia di installazione, previsti dal contratto_di_vendita; e |
d) | è fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto_di_vendita. |
Articolo 7
Requisiti oggettivi di conformità
1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:
a) | è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; |
b) | ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; |
c) | ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta. |
2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:
a) | non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; |
b) | la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure |
c) | la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica. |
3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:
a) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure |
b) | indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo. |
4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. |
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.
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